Il concordato preventivo non preclude l’accertamento in assenza di transazione fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16395 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura di un concordato preventivo non è ostativa all’accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale. La procedura concorsuale non può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell’obbligazione tributaria. La preclusione all’emissione dell’avviso di accertamento, derivante dalla cristallizzazione del credito, sussiste solo in presenza di una transazione fiscale perfezionata, che richiede il voto favorevole dell’Ufficio finanziario nelle forme di cui all’art. 182-ter, comma 3, l. fall.
Il Fatto
La società contribuente impugnò un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2011, l’Agenzia delle Entrate contestava l’illegittima deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA, rideterminando in aumento IRES, IRAP e IVA. La CTP rigettò il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia confermò la decisione, ritenendo che l’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo non precludesse l’attività accertativa dell’Ufficio in mancanza di una transazione fiscale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso con cui la società deduceva la violazione degli artt. 160 ss. l. fall., in combinato disposto con l’art. 97 Cost. e l’art. 10 della legge n. 212/2000. La ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’accertamento intrapreso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. e dopo l’approvazione del piano concordatario da parte dei creditori.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui l’apertura del concordato preventivo non è ostativa all’accertamento del credito tributario. Tale attività, inclusa l’irrogazione di sanzioni e accessori, resta legittima quando i presupposti impositivi e le violazioni siano anteriori alla procedura concorsuale. Ha inoltre escluso che la procedura possa essere invocata come forza maggiore estintiva dell’obbligazione, in coerenza con il precedente Cass. n. 24880/2020.
La Corte ha poi valorizzato il dato, non censurato in sede di legittimità, dell’assenza di una transazione fiscale al momento dell’emissione dell’avviso. Non risultava, né era stato affermato dalla ricorrente, che l’Ufficio finanziario avesse espresso il proprio voto favorevole nelle forme di cui all’art. 182-ter, comma 3, l. fall. ratione temporis vigente. Ne consegue l’insussistenza di una cristallizzazione del credito tributario idonea a precludere l’accertamento.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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