Decorrenza semestrale per richiesta di esecuzione del decreto legge Pinto (TAR Puglia n. 355 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata quando sia stato notificato all’amministrazione e non sia stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile se il ricorrente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di altre azioni per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte. Il termine semestrale di cui all’art. 5-sexies, comma 7, deve essere decorso senza pagamento perché l’obbligo di esecuzione possa essere accertato. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta, senza riconoscergli compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce, con decreto n. 633/2019, l’accoglimento del ricorso proposto ex legge n. 89/2001 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate, oltre spese di lite. Il decreto veniva notificato all’amministrazione il 20.2.2020, non era opposto e diveniva definitivo dal 26.5.2020.

Il Ministero non dava esecuzione al titolo. La parte ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR Puglia chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il thema decidendum riguarda la ritualità del ricorso e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di dare corso al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso, rilevando che il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata. Esso è stato notificato al Ministero e non è stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.

Il giudice amministrativo verifica poi il rispetto dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito viene sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina quindi il commissario ad acta nel Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Esclude il compenso specifico in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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