L’archiviazione nel merito non è abnorme né impugnabile per cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 6104 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Il vizio può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. L’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa non è abnorme, né strutturalmente né funzionalmente, e pertanto non è impugnabile per cassazione, potendo l’inammissibilità del ricorso essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero aveva richiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti di tre indagati, accusati di tentata estorsione e altri reati. Le persone offese avevano proposto opposizione, ma il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, disponeva comunque l’archiviazione.
Avverso tale ordinanza ricorrevano per cassazione i difensori delle persone offese. Con un primo motivo, si deduceva l’abnormità funzionale del provvedimento, per aver il giudice anticipato il giudizio di merito di non responsabilità, sostituendosi al giudice del dibattimento. Con il secondo motivo, si contestava l’abnormità per omessa pronuncia sulla questione relativa all’utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa degli indagati, che avrebbe illegittimamente integrato l’attività di indagine.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui l’abnormità dell’atto processuale può riguardare il profilo strutturale o quello funzionale, citando le Sezioni Unite, n. 26 del 1999, Magnani. Ha quindi escluso che, nel caso di specie, ricorressero entrambi i profili.
Sotto il profilo strutturale, l’ordinanza di archiviazione impugnata è stata adottata in un caso espressamente previsto dalla legge. Il GIP, operando un giudizio di non idoneità degli elementi di prova raccolti a formulare «una ragionevole previsione di condanna», non ha ecceduto dai propri poteri, ma ha applicato la nuova regola di giudizio introdotta dall’art. 408 cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150/2022.
Quanto al profilo funzionale, la Corte ha chiarito che l’impossibilità di proseguire il procedimento è la conseguenza ordinaria di un provvedimento di archiviazione e non un effetto anomalo. Inoltre, trattandosi di provvedimento a stabilità limitata, è sempre possibile disporre la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen.
Ne consegue che l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito del rigetto dell’opposizione non è impugnabile per cassazione. L’eventuale ricorso è quindi inammissibile, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con declaratoria che può avvenire con procedura de plano. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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