Accertamento della falsità della firma: competenza dell’ABF e limiti del giudizio arbitrale (ABF Collegio di Bari n. 1893 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario non può pronunciarsi sulla falsità della firma apposta su un contratto di finanziamento quando l’accertamento sia funzionale a dichiarare l’inesistenza del rapporto contrattuale per non autenticità della sottoscrizione. Un simile accertamento esula dalla competenza per materia dell’Arbitro e richiede gli strumenti propri del processo civile, come il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. o la querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c., ovvero il ricorso alla sede penale. L’Arbitro può valutare la falsità della firma solo in via incidentale, al fine di apprezzare la diligenza dell’intermediario. Le domande nuove, formulate per la prima volta in sede di repliche, sono inoltre inammissibili perché ampliano indebitamente il ricorso iniziale.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di avere ricevuto nell’agosto 2024 un’intimazione di pagamento relativa a dodici rate di un contratto di mutuo, che assume di non avere mai sottoscritto. Dopo avere ottenuto copia del contratto, rileva che la firma apposta non le sarebbe riconducibile, fa eseguire una perizia grafologica e sporge denuncia contro ignoti. Chiede all’Arbitro di bloccare ogni richiesta connessa al prestito.

L’intermediario ricostruisce la vicenda in senso opposto: la ricorrente è titolare del conto corrente sul quale nel gennaio 2022 è stato erogato un finanziamento, poi rimborsato a rate per diversi mesi. A fronte del mancato pagamento, l’intermediario invia intimazioni di pagamento e, nell’agosto 2025, comunica la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. Eccepisce in via preliminare l’incompetenza per materia dell’ABF quanto alla verifica dell’autenticità della firma grafometrica.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto le domande articolate dalla ricorrente, che in sede di repliche chiede la nullità o inefficacia del contratto, l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per mancata identificazione, l’estinzione del rapporto, il rimborso delle somme trattenute e la condanna alle spese. Le domande di accertamento della responsabilità, di rimborso e di condanna alle spese sono dichiarate inammissibili, perché introdotte per la prima volta nelle repliche, in contrasto con le Disposizioni ABF che escludono la possibilità di ampliare la domanda iniziale.

Su un piano fattuale, il Collegio osserva comunque che la condotta della ricorrente appare caratterizzata da scarsa diligenza. Ella non ha mai smentito di avere stipulato il contratto di conto corrente sul quale è stata accreditata la somma finanziata, e l’intermediario ha dimostrato, tramite la tracciatura dell’invio del preavviso di pagamento, di avere indirizzato tutta la corrispondenza informativa all’indirizzo indicato dalla cliente. È quindi inverosimile che abbia appreso dell’esistenza del finanziamento solo dopo due anni.

Restano le domande di nullità o inefficacia del contratto e di eliminazione degli addebiti, sulle quali si concentra l’eccezione di incompetenza. Il Collegio rileva che, venuta meno la domanda di accertamento della responsabilità, la verifica della falsità della firma sarebbe strumentale unicamente a una pronuncia di inesistenza del rapporto contrattuale. Un simile accertamento esula dalla competenza dell’Arbitro.

Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi, secondo cui la legge riserva effetti di quel tipo a strumenti esperibili con adeguati poteri istruttori nel processo civile, quali il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso, oppure in sede penale. All’Arbitro è consentito valutare la falsità della firma solo in via incidentale, per apprezzare la diligenza dell’intermediario. L’eccezione di incompetenza ratione materiae è dunque accolta e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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