Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione nel merito delle prove (Cass. pen. Sez. II n. 40210 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, anziché denunciare mancanze argomentative o illogicità ictu oculi percepibili, si limiti a prospettare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali. Il controllo di legittimità ha un orizzonte delimitato al riscontro di un logico apparato argomentativo, senza che possa sostituirsi la valutazione della Suprema Corte a quella riservata al giudice di merito. La revoca dell’ordinanza ammissiva del teste della difesa, anche se resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; in difetto, essa è sanata e la doglianza non può essere proposta per la prima volta in appello. Il reato di lesioni personali concorre con quello di rapina.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18 dicembre 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela il 23 maggio 2024 nei confronti dell’imputato per rapina pluriaggravata e lesioni pluriaggravate. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi.

Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di concordato in quanto pervenuta oltre il termine di quindici giorni antecedenti l’udienza. Con gli altri motivi lamentava la revoca dell’ammissione di un teste, l’inattendibilità del riconoscimento fotografico, l’erronea qualificazione del fatto, l’insussistenza del reato di lesioni e la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché manifestamente infondato. Dalla consultazione degli atti emergeva che la proposta di concordato era stata depositata presso la Procura Generale distrettuale solo in data 6 dicembre 2024, oltre il termine previsto dall’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. Le indicazioni difensive sulla data di invio della prima proposta — rispetto alla quale il Procuratore Generale aveva negato il consenso — e sulla formazione della proposta “formalmente uniformata” non superavano tale rilievo.

Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili perché generici e non consentiti, in quanto tutti tesi a una rivalutazione nel merito delle prove. Le doglianze chiedevano una diversa lettura delle risultanze processuali, prospettando una valutazione alternativa delle fonti di prova e sollecitando uno scrutinio improponibile in sede di legittimità.

La Corte ha ribadito che il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia senza oltrepassarne i limiti. L’illogicità della motivazione è denunciabile solo se palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore tale da emergere ictu oculi. Nel caso di specie l’adeguatezza e la logicità della motivazione non risultavano aggredite, essendosi il ricorrente limitato a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.

Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che la difesa era decaduta dalla prova testimoniale per non aver prodotto l’attestazione della citazione del teste. La revoca dell’ordinanza ammissiva, anche se resa in difetto di motivazione sulla superfluità, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, è sanata (richiamata Cass. pen., sez. 6, n. 53823 del 2017). Non avendo l’appellante eccepito nulla, la doglianza non poteva essere proposta per la prima volta in gravame.

Quanto alla riqualificazione nel furto con strappo, la Corte ha giudicato eccentrico il rilievo secondo cui la violenza sarebbe stata esercitata solo sulla cosa, poiché l’imputato aveva cagionato lesioni personali alla vittima mediante violenza fisica sulla sua persona. Le censure sull’aggravante dell’art. 628, comma 3, n. 3-quinquies) cod. pen. e sulla recidiva sono state giudicate generiche. Sul preteso assorbimento delle lesioni nella rapina la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui i due reati concorrono (citata Sez. 2, n. 9865 del 2021). Infine, sulla mancata rinnovazione istruttoria, a fronte di una duplice valutazione conforme, il ricorrente non aveva dedotto in modo specifico la necessità dell’assunzione della prova. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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