Nessuna estensione alle attenuanti generiche del divieto di prevalenza sulla recidiva (Cass. pen. Sez. V n. 24810 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. non è superabile in via interpretativa. La Corte costituzionale non è mai intervenuta con declaratoria di illegittimità sull’art. 69, quarto comma, cod. pen. nel senso invocato. La ratio delle pronunce che hanno caducato il divieto di bilanciamento per altre attenuanti non è “esportabile” automaticamente alle generiche. Alle attenuanti generiche non può attribuirsi funzione di riequilibrio o di “valvola di sicurezza” del sistema. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., poiché la deroga riguarda una circostanza attenuante comune e non determina sproporzione sanzionatoria manifesta.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 9 settembre 2025, confermava quella del Tribunale di Sassari che aveva accertato la responsabilità del ricorrente per due delitti di furto in abitazione. I giudici di merito avevano ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo deduce violazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., lamentando che la Corte territoriale non abbia esteso al caso di specie il principio di esclusione degli automatismi elaborato dalla Consulta. Il secondo deduce vizio di motivazione, per avere la Corte confermato il giudizio di equivalenza in modo contraddittorio, con motivazione solo apparente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, perché strettamente connessi. Il nucleo della decisione è netto: la Corte costituzionale non è mai intervenuta con declaratoria di illegittimità costituzionale in ordine all’art. 69, quarto comma, cod. pen., quanto al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il divieto, quindi, sussiste. La richiesta di estendere la ratio degli interventi della Consulta al caso concreto non è consentita in presenza del divieto, che resta pienamente operante. Il percorso argomentativo della Corte non si limita a prendere atto dell’assenza di pronunce additive, ma ricostruisce il perimetro delle deroghe già riconosciute.
La Corte ricorda che le deroghe ai limiti dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. sono state riconosciute solo qualora “trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio”. Non è possibile “esportare” automaticamente alle attenuanti generiche le argomentazioni che avevano determinato la declaratoria di incostituzionalità del divieto di bilanciamento delle attenuanti di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen. Né può attribuirsi alle generiche una funzione di riequilibrio o di “valvola di sicurezza” del sistema.
Su questo indirizzo la Corte richiama i propri precedenti, da ultimo Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024 e Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017. Da essi si ricava che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., perché la deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento riguarda una circostanza attenuante comune.
La sua applicazione, pertanto, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma valorizza in misura contenuta la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive. All’infondatezza del primo motivo consegue quella del secondo: la sussistenza del divieto rende irrilevante il vizio di motivazione dedotto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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