Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Emilia-Romagna n. 622 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione della situazione giuridica sostanziale che costituiva il presupposto dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. La declaratoria in rito non preclude al giudice amministrativo la valutazione della soccombenza virtuale, che può essere desunta dalla manifesta infondatezza dei vizi dedotti in ricorso. In presenza di un’istruttoria e di una difesa delle amministrazioni che evidenziano l’immunità degli atti impugnati dalle censure, la condanna alle spese può essere posta a carico della parte ricorrente anche in assenza di una pronuncia sul merito. La regolazione delle spese segue così l’esito virtuale della lite, non il solo dato formale dell’improcedibilità.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’informativa interdittiva antimafia resa dal Prefetto ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011, unitamente al rigetto dell’istanza di iscrizione nella white list ex art. 1 legge n. 190/2012. Con il ricorso introduttivo si sosteneva il travisamento degli atti dei giudizi penali e il difetto di motivazione sulla agevolazione mafiosa, nonché la mancata applicazione della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del medesimo codice. Si deduceva, in via derivata, l’illegittimità dei provvedimenti della Città Metropolitana e di ARPAE.

Due ricorsi per motivi aggiunti estendevano l’impugnazione alla cancellazione dal registro delle imprese ex art. 216 d.lgs. n. 152/2006 e alla cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quest’ultima disposta, secondo la ricorrente, senza la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. In vista dell’udienza pubblica del 18 settembre 2024, la ricorrente rappresentava la sopravvenuta causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sotto il limite legale ex art. 2484 c.c. e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha dichiarato, con nota del 17 settembre 2024, di non avere più interesse al ricorso. La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione impone la definizione della controversia in rito, mediante declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.

Il Tribunale non si limita tuttavia alla sola declaratoria. Esso ritiene di dover provvedere sulla regolazione delle spese, valorizzando la soccombenza virtuale emergente dalla ricostruzione della vicenda. Le difese delle amministrazioni resistenti e la documentazione versata in atti evidenziano, secondo il Collegio, come i provvedimenti impugnati fossero immuni dai vizi dedotti.

Assume rilievo, in questa prospettiva, il fatto che il giudice della prevenzione abbia condiviso la valutazione prefettizia circa la sussistenza del pericolo infiltrativo e abbia ritenuto gli elementi di contaminazione così gravi da escluderne in radice la bonificabilità, nell’ambito del diniego di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. Parimenti, la cancellazione dall’Albo viene ricondotta dalla difesa del gestore a un atto dovuto, una volta venuto meno un requisito di iscrizione.

Su questa base il Collegio esclude che le censure di illogicità e carenza di motivazione, formulate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, potessero trovare accoglimento. La condanna alle spese segue dunque l’esito virtuale della lite: la ricorrente è tenuta a corrispondere euro 2.000,00 a ciascuna delle tre parti costituite, per un totale di euro 6.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui il giudice amministrativo, pur dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, può pronunciarsi sulle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, quando gli atti processuali rendano palese l’infondatezza delle doglianze. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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