Inammissibile il motivo che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 5208 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Il ricorrente che deduca una questione non trattata nel giudizio di merito ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito e di indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis la veridicità dell’asserzione. Non integra violazione o falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, né costituiscono “fatti” decisivi, ai fini del vizio motivazionale, le argomentazioni o deduzioni difensive e gli elementi istruttori.

Il Fatto

Nel 2015 due coniugi convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bari il possessore di quattro assegni bancari, chiedendone la condanna alla restituzione, ex art. 2033 cod. civ., della somma complessiva di euro 26.000, asseritamente incassata in difetto di causa giustificatrice. Gli attori assumevano di aver consegnato gli assegni al procuratore speciale della società venditrice a saldo del prezzo dell’immobile acquistato in regime di edilizia convenzionata.

Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1893/2021, confermava integralmente la decisione di primo grado, condannando gli appellanti anche al risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. I coniugi proponevano quindi ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che alcune statuizioni della sentenza impugnata non sono state investite da censura: il rigetto dell’eccezione di violazione del contraddittorio, la dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova in appello e la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Tali capi sono pertanto coperti dal giudicato interno.

Passando ai motivi, i ricorrenti sostengono che gli assegni, privi di efficacia cartolare, valevano solo come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dell’accipiente. La Corte rileva però che tale qualificazione non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, dove si è dato atto di una domanda di restituzione di indebito, e che i ricorrenti non indicano dove la questione sia stata sollevata nel giudizio di merito. Il richiamo alla comparsa di costituzione del resistente è inconferente, poiché in quella sede si era soltanto affermato il possesso legittimo di titoli al portatore trasferibili mediante semplice consegna.

La Corte ribadisce quindi il principio per cui i motivi di legittimità devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prosponibili questioni nuove, salvo quelle rilevabili d’ufficio. Il ricorrente ha l’onere di allegare la deduzione in merito e di indicare l’atto in cui essa è avvenuta, per consentire il controllo ex actis.

A ciò si aggiunge, in via autonoma e dirimente, l’inammissibilità derivante dalla mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei: i ricorrenti hanno dedotto la stessa questione sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e, in via subordinata, del n. 5. Tale tecnica mira a trasferire al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure e di ricondurle ai mezzi tipici, operazione non consentita.

La Corte esclude infine che la denuncia di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta integri violazione di legge, e che le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori possano costituire “fatti” rilevanti ai fini del vizio motivazionale, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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