Poteri istruttori officiosi del giudice d’appello nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12947 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, la nozione di prova nuova indispensabile che legittima l’esercizio d’ufficio dei poteri istruttori del giudice d’appello ai sensi dell’art. 437, secondo comma, c.p.c. è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dalle preclusioni istruttorie maturate in primo grado. Tali poteri possono essere esercitati anche per acquisire documenti volti a saggiare la credibilità dei testi già escussi, quando emerga una contraddizione tra le loro deposizioni e le altre risultanze processuali. L’apprezzamento del giudice di merito circa la ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi è sindacabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per vizio di motivazione, e non come violazione di legge, salvo che la critica non si concentri sull’insussistenza dei requisiti legali della presunzione nel ragionamento della sentenza impugnata.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente della Regione, aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento del proprio demansionamento e la condanna dell’amministrazione all’assegnazione delle mansioni per le quali era stata assunta. Il Tribunale, dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria da mancata progressione verticale, aveva accolto la domanda relativa al demansionamento, condannando la Regione al risarcimento del danno da lesione della dignità del lavoratore.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato integralmente la domanda. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con memoria; la Regione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115, 421 e 437 c.p.c., censurando l’ammissione d’ufficio di schede valutative relative a testi già escussi, per un periodo per il quale l’attività lavorativa era stata già accertata e non contestata in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui l’esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro presuppone una semiplena probatio e l’individuazione ex actis di una pista probatoria, potendo avvenire a prescindere dalle preclusioni. Nella specie, l’acquisizione dei documenti era stata ritenuta indispensabile per saggiare la credibilità dei testi, contraddicenti le dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice.
La Corte ha poi escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., riscontrabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite, ovvero disposte d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli. Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e 2727 e 2729 c.c. per errata applicazione del procedimento presuntivo, è stato dichiarato inammissibile.
La Suprema Corte ha ribadito che il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto del giudice del merito, essendo il sindacato di legittimità limitato al controllo della correttezza giuridica e della tenuta logico-formale della motivazione. Con specifico riferimento alla prova presuntiva, il sindacato è circoscritto alla verifica della motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura per violazione di legge è ammissibile solo ove si concentri sull’insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nel ragionamento del giudice, non quando miri a criticare la ricostruzione fattuale. La Corte ha quindi ritenuto che la ricorrente, dietro lo schermo della violazione di legge, avesse chiesto un nuovo apprezzamento delle prove, non consentito in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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