Leasing traslativo risolto prima del fallimento resta regolato dall’art. 1526 c.c. (Cass. civ. Sez. I n. 14988 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento dello stesso, la disciplina dell’art. 1, commi 136-140, della l. n. 124/2017 non opera retroattivamente e l’art. 72 quater l.fall. non è applicabile analogicamente, con la conseguenza che resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e trova applicazione, per quest’ultimo, la disciplina dell’art. 1526 c.c. Nel leasing traslativo le parti possono pattuire clausole aventi natura di clausola penale, ma il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio ha l’onere di proporre la domanda di ammissione al passivo offrendo al giudice delegato gli elementi per apprezzare, anche d’ufficio, l’equità della penale.

Il Fatto

La società concedente ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento della società utilizzatrice in forza di un contratto di leasing stipulato con quest’ultima e risolto prima della dichiarazione di fallimento. Il credito invocato riguardava canoni scaduti e interessi di mora maturati alla data del fallimento. Il tribunale ha rigettato la domanda, qualificando il contratto come leasing traslativo.

Il primo giudice ha escluso l’applicazione dell’art. 72 quater l.fall., che presuppone l’esercizio del potere di scioglimento da parte del curatore, e della disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017, entrata in vigore dopo la risoluzione. Ha ritenuto applicabile la normativa civilistica della risoluzione, con l’obbligo per il concedente di restituire i canoni riscossi e il diritto a un equo compenso per la fruizione del bene, oltre al risarcimento del danno. La concedente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo, con cui la ricorrente censura la qualificazione del contratto come leasing traslativo e l’esclusione tanto dell’art. 72 quater l.fall. quanto della l. n. 124/2017. La ricorrente sostiene che l’art. 72 quater non distingue tra leasing traslativo e di godimento e che la legge del 2017 ha disciplinato organicamente la locazione finanziaria, facendo salve le previsioni richiamate anche per i contratti già risolti.

Il motivo è dichiarato inammissibile sul rilievo che le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina dell’art. 1, commi 136-140, della l. n. 124/2017 non ha effetti retroattivi: il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge. Per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e l’applicazione analogica a quest’ultimo della disciplina dell’art. 1526 c.c., non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall.

La Corte precisa che, nel leasing traslativo, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono convenire clausole aventi natura di clausola penale: il diritto del concedente di trattenere i canoni già versati, ovvero l’obbligo dell’utilizzatore di versare una somma corrispondente ai canoni scaduti e a scadere, con detrazione dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.

Il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio previsto da tali clausole, al pari di quello relativo all’equo compenso, deve però proporre la relativa domanda di ammissione al passivo e offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare, anche in via ufficiosa, se la penale sia equa o manifestamente eccessiva, indicando la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o allegando una stima attendibile del valore di mercato dello stesso. Nel caso concreto tale onere non risulta adempiuto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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