Riforma in appello e sorte della condanna alle spese: nessuna sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 19037 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che abbia riformato la sentenza di primo grado, ancorché impugnata con ricorso per cassazione, spiega immediatamente la sua efficacia e non può considerarsi priva di effetti nelle more del giudizio di legittimità. Ne consegue che la riforma della condanna alle spese di primo grado origina una pretesa restitutoria delle somme già corrisposte, la cui cogenza non è suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non ravvisandosi alcun rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio di cassazione e quello avente ad oggetto la restituzione. Detta pretesa può essere paralizzata solo tramite la sospensione dell’efficacia lato sensu esecutiva della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 373 c.p.c..
Il Fatto
La società proponeva dinanzi al Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto una domanda di restituzione di somme nei confronti di un avvocato, il quale le aveva incassate quale procuratore antistatario in forza di una sentenza di primo grado, successivamente riformata dalla Corte d’appello di Messina. Il giudice di pace, ritenendo che l’esito del giudizio di cassazione promosso avverso la sentenza d’appello assumesse precipua importanza per la definizione della controversia, disponeva la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per regolamento necessario di competenza, deducendo la violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. L’avvocato resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal resistente. Ha precisato, in particolare, che il regolamento necessario di competenza è ammissibile avverso le ordinanze che dispongono la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., non ostandovi l’art. 46 c.p.c., il quale riguarda esclusivamente le pronunce sulla competenza del giudice di pace e non anche quelle sulla sospensione.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso valorizzando una ragione assorbente, rilevabile d’ufficio: nel caso di eventuale cassazione della sentenza d’appello, la sentenza di primo grado non rivivrebbe comunque. Il giudice di rinvio, infatti, dovrebbe procedere a una nuova determinazione delle spese, non potendosi configurare il giudizio di rinvio come un vero e proprio giudizio d’appello, qualora esso debba necessariamente prospettarsi come “prosecutorio”.
Pertanto, è stato escluso che tra il giudizio di legittimità e quello di restituzione sussista una pregiudizialità tecnico-giuridica ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Il giudice di pace avrebbe dovuto, al più, valutare l’esercizio del potere di sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., norma astrattamente applicabile trattandosi di invocare il decisum di altro giudizio.
La Corte ha altresì chiarito che la pretesa restitutoria delle spese pagate in forza della sentenza di primo grado, stante l’immediata efficacia della sentenza d’appello, non poteva subire alcun effetto dalla sospensione del giudizio, se non conseguentemente all’adozione di un provvedimento ex art. 373 c.p.c. riguardo alla sentenza d’appello. Il venir meno della condanna alle spese di primo grado origina, infatti, una pretesa restitutoria la cui cogenza può essere sospesa solo per il tramite della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza d’appello.
La Corte ha, quindi, disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace, condannando il resistente alla rifusione delle spese di lite e rigettando la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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