Postergazione del finanziamento soci e devoluzione della questione in appello (Cass. civ. Sez. I n. 32550 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione relativa ai presupposti di applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. è devoluta al giudice di appello anche quando sia stata riproposta in via incidentale dalla parte che ne assume la violazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado non viola il principio devolutivo né il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel pronunciarsi su di essa. La rinuncia alla domanda riguarda il petitum e non le ragioni giuridiche che compongono la causa petendi, rimesse alla valutazione del giudicante in forza del principio iura novit curia. Ne consegue che non può ritenersi formato alcun giudicato interno sulla prospettazione delle ragioni giuridiche fondanti l’accoglimento della domanda.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado sul punto del saggio degli interessi, l’ha condannata a pagare al socio la somma di euro 400.000,00 a titolo di rimborso di finanziamento soci.

Il socio aveva resistito con controricorso. La questione centrale riguardava l’eventuale postergazione del rimborso del finanziamento soci ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., che la Corte territoriale aveva escluso per difetto di prova circa la situazione di squilibrio finanziario al momento dell’erogazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 346, 115 e 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata sui presupposti di applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. senza avvedersi che la questione era preclusa dalla mancata impugnazione di quella parte della sentenza da parte del socio.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Pacifico che oggetto dell’impugnazione proposta in via incidentale in appello fosse ancora la questione della corretta interpretazione dei presupposti applicativi della norma, il giudice di secondo grado non ha violato il principio devolutivo della domanda in appello né il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo la questione stata devoluta dalla stessa ricorrente e dunque ancora sub iudice.

Il Collegio ha inoltre rilevato l’erroneità della deduzione relativa alla pretesa rinuncia alla domanda in appello da parte del controricorrente. La rinuncia riguarda il petitum, e non le ragioni giuridiche facenti parte della causa petendi, rimesse alla valutazione del giudicante in forza del principio iura novit curia. Non può dunque ritenersi formato alcun giudicato interno, che si riferisce alla mancata impugnazione di capi di domanda e non alla prospettazione delle ragioni giuridiche.

Con il secondo motivo la società ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2467 cod. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la società era sottocapitalizzata e che il conferimento sarebbe stato più ragionevole del finanziamento. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando che l’interpretazione dei presupposti applicativi dell’art. 2467 cod. civ. è conforme a quella affermata da Sez. I n. 12994 del 15/05/2019, estesa anche alle situazioni di squilibrio dell’indebitamento netto.

Per il resto la censura è stata dichiarata inammissibile, in quanto versata totalmente in fatto e diretta a indurre la Corte a rivisitare il materiale probatorio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *