Valutazione del merito creditizio e insussistenza di responsabilità per sovraindebitamento (ABF Collegio di Milano n. 2449 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ordinamento non esiste una norma che imponga all’intermediario di evitare il sovraindebitamento del cliente che richiede un prestito. La condotta della banca va valutata alla stregua dei canoni generali di buona fede e correttezza, ma la verifica del merito creditizio non include una generica responsabilità del finanziatore per sovraindebitamento né un obbligo di impedire tale evento. Una responsabilità per erogazione di credito irresponsabile sussiste soltanto in ipotesi di lapalissiana violazione del dovere di buona fede nella fase di formazione del contratto, e spetta al ricorrente provare tale violazione e il nesso causale con i danni patiti. La richiesta di produzione della documentazione sulla valutazione del merito creditizio non è rimedio esperibile nel giudizio arbitrale, sussistendo il rimedio specifico dell’art. 119, comma 4, TUB.

Il Fatto

La ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario quattro contratti: due linee di credito con carta revolving, rispettivamente del gennaio 2020 e dell’ottobre 2021, e due prestiti personali, del gennaio e dell’agosto 2022. La cliente assume che la banca non abbia adeguatamente valutato il merito creditizio prima della conclusione dei contratti, omettendo di considerare la sostenibilità finanziaria dei prestiti. Sostiene che l’analisi documentale sia stata insufficiente, con consultazione limitata ai SIC e senza acquisizione di adeguata documentazione reddituale.

Da qui la domanda di accertamento del rispetto dell’art. 124-bis TUB e della direttiva europea sul credito ai consumatori, di produzione della documentazione sulla valutazione del merito creditizio e di risarcimento del danno. L’intermediario eccepisce di aver effettuato una valutazione complessiva sulla base della documentazione prodotta dalla stessa cliente e delle banche dati, e di aver concesso i nuovi prestiti anche per ridurre l’esposizione mensile complessiva.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare la domanda di rinegoziazione o annullamento dei prestiti, formulata dalla cliente solo in sede di repliche. La domanda è inammissibile per tardività, per novità rispetto al ricorso e per assenza di preventivo reclamo; avendo natura costitutiva, non potrebbe comunque essere accolta. L’esame resta quindi circoscritto alle domande originarie.

Sul merito, il Collegio richiama la giurisprudenza arbitrale secondo cui non esiste nell’ordinamento una norma che imponga all’intermediario di evitare il sovraindebitamento del cliente. Nella valutazione della condotta opera piuttosto il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza. La verifica del merito creditizio deve essere accurata, ma non si estende fino a imporre al finanziatore di valutare, nell’interesse del richiedente, la convenienza economica dell’operazione né di ammonirlo della insostenibilità degli impegni assunti per propria volontà.

Il Collegio precisa poi che una responsabilità per erogazione di credito irresponsabile può sussistere soltanto in ipotesi di lapalissiana violazione del dovere di buona fede nella fase di formazione del contratto, e che spetta al ricorrente fornire gli elementi dimostrativi di tale violazione e del nesso causale con i danni. Nel caso concreto, la ricostruzione dell’intermediario — coerente con la documentazione contrattuale — non è superata dalle diverse allegazioni della cliente: i nuovi prestiti avevano ridotto la rata mensile complessivamente dovuta.

Quanto ai danni, la richiesta si presenta del tutto generica e non circostanziata. La ricorrente lamenta sovraindebitamento, segnalazioni nelle banche dati, stress finanziario e costi legali, ma non documenta i pretesi pregiudizi né offre evidenze del nesso causale con la condotta contestata. Infine, la richiesta di produzione della documentazione sulla valutazione del merito creditizio non trova ingresso: l’ordinamento appronta il rimedio specifico dell’art. 119, comma 4, TUB, che la cliente avrebbe potuto autonomamente esperire. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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