Buy Now Pay Later e cessione del credito (ABF Collegio di Palermo n. 3454 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel modello di Buy Now Pay Later in cui il fornitore concede al consumatore una dilazione di pagamento gratuita e cede il credito a un intermediario, non trova applicazione la disciplina del credito ai consumatori e, in particolare, l’art. 125-quinquies TUB. L’intermediario cessionario non è il finanziatore del consumatore, ma semplice cessionario di un credito del fornitore. Il debitore ceduto può opporre al cessionario la risoluzione per inadempimento del contratto a monte, anche se posteriore all’accettazione della cessione, per l’efficacia retroattiva dell’art. 1458 c.c.; la domanda di rimborso delle rate verso il cessionario, tuttavia, presuppone che quella risoluzione sia stata effettivamente pronunciata o che il contratto si sia risolto di diritto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto con una società un contratto per prestazioni odontoiatriche. Contestualmente stipulava un accordo di dilazione di pagamento per complessivi euro 5.000,00, da versarsi in ventiquattro rate mensili. Il fornitore, a fare data dal 24.05.2025, ometteva l’esecuzione delle prestazioni residue. Il ricorrente metteva in mora fornitore e finanziatore, chiedendo la sospensione dei pagamenti e la rifusione dei ratei corrisposti, e proponeva ricorso all’ABF per ottenere l’accertamento della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB e il rimborso delle rate già versate.

L’intermediario resistente eccepiva in via preliminare l’incompetenza per materia dell’Arbitro, sostenendo che nel modello contrattuale il cliente non stipula alcun contratto direttamente con la resistente, ma con un terzo che cede i crediti. Nel merito contestava la prova dell’inadempimento del fornitore.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. La domanda riguarda la risoluzione di un contratto di finanziamento che vede comunque il ricorrente obbligato al rimborso, ancorché non lo abbia sottoscritto. Occorre quindi valutare nel merito se, per il collegamento con altro contratto, su di esso possano riverberarsi le conseguenze dell’inadempimento del fornitore.

Dalla documentazione emerge un’operazione riconducibile al modello Buy Now Pay Later: la dilazione è concessa dall’esercente, con contestuale cessione del credito all’intermediario. L’accordo è parte integrante del contratto di acquisto, è a titolo gratuito, senza interessi né oneri, salvo penale per il mancato pagamento, e contiene l’autorizzazione alla cessione e all’addebito diretto su carta di pagamento.

Su questa base il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 125-quinquies TUB. Il contratto di finanziamento collegato alla fornitura non risulta stipulato tra ricorrente e resistente: è il fornitore ad aver concesso la dilazione e a cedere il credito, in virtù di un rapporto di factoring preesistente. L’intermediario è quindi semplice cessionario di un credito del fornitore. In ogni caso la dilazione è gratuita e, ai sensi dell’art. 122, co. 1, lett. a), la disciplina del credito ai consumatori non si applica ai finanziamenti in cui è escluso il pagamento di interessi o altri oneri.

Il Collegio osserva che il d.lgs. 212/2025, in linea con la Direttiva UE 2023/2225, ricondurrà il Buy Now Pay Later nella disciplina europea del credito ai consumatori, con piena applicazione dell’art. 125-quinquies TUB, ma solo dal 20.11.2026. A principi analoghi si può però pervenire con il diritto civile comune: il debitore ceduto può opporre al cessionario la risoluzione del contratto col cedente, anche posteriore all’accettazione della cessione, per l’efficacia retroattiva dell’art. 1458 c.c.

Nel caso concreto, tuttavia, il contratto a monte non risulta risolto per inadempimento, né conteneva una clausola risolutiva espressa. Il reclamo conteneva una generica diffida e messa in mora, insufficiente a configurare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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