Associazione richiede contributo durevole e ruolo stabile riconosciuto (Cass. pen. Sez. 1 n. 12500 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è richiesto che il soggetto conosca tutti gli associati o le dinamiche del gruppo, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di prendere parte, con almeno altre due persone, a una società criminosa strutturata. Il coinvolgimento in un solo reato-scopo può integrare la partecipazione associativa solo se dalle modalità di svolgimento dell’unica azione si desuma, secondo massime di comune esperienza, che l’agente ha assunto un ruolo nelle dinamiche operative del sodalizio, con un rapporto fiduciario stabile e una proiezione futura del contributo. L’elemento oggettivo del reato associativo prescinde dal numero di operazioni compiute, ma richiede pur sempre un rapporto non occasionale e limitato con il gruppo. La diversità dei fini personali e degli utili non osta alla configurabilità del vincolo, purché sia dimostrata la durevole comunanza di scopo, la cui verifica esige particolare rigore quando l’accordo sia desunto da un unico episodio criminoso.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva confermato la misura della custodia in carcere applicata a un indagato per il reato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. All’indagato, qualificato come “broker” del narcotraffico, si contestava di aver organizzato le fasi finali dell’importazione di un ingente carico di cocaina dalla Colombia, mantenendo i rapporti con il fornitore e pianificando l’ingresso della sostanza in Europa. Le trattative, protrattesi per circa un anno, erano però fallite per il rifiuto del capo del sodalizio di versare l’anticipo richiesto dai fornitori, motivato dalla sfiducia verso un mediatore non conosciuto personalmente. Avverso l’ordinanza cautelare l’indagato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame. La Corte ha premesso che la giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo che la partecipazione associativa possa essere desunta dal coinvolgimento in un solo episodio criminoso, richiede in tali casi un particolare rigore nell’accertamento: l’unica azione deve rivelare, secondo massime di comune esperienza, l’assunzione di un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo e la consapevolezza di agevolare gli scopi associativi. Il contributo deve quindi essere connotato da durevolezza, non potendo ridursi a un aiuto episodico e contingente.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che gli elementi valorizzati dai giudici cautelari non offrivano riscontro della natura non episodica dell’intervento dell’indagato. Dalle conversazioni intercettate emergeva piuttosto che egli fosse stato contattato, quale intermediario professionista, da singoli associati per la conclusione di una specifica operazione di acquisto, rimasta peraltro a livello progettuale. Il capo del sodalizio aveva mostrato di non conoscerlo e si era dissociato dall’affare proprio per la sfiducia verso il mediatore, circostanza che la Corte ha ritenuto incompatibile con il riconoscimento di un ruolo associativo stabile e condiviso dai vertici.
Quanto all’appellativo “compare”, utilizzato dal capo del gruppo in una conversazione intercettata, la Corte ne ha sottolineato la pluralità di significati, tale da renderlo un argomento labile per fondare l’intraneità al sodalizio. Nella stessa telefonata, dopo averlo chiamato “compare”, il vertice dimostrava di ignorare l’attività dell’indagato, che lucrava sulla intermediazione senza essere parte del gruppo dei finanziatori. La Corte ha quindi escluso che dall’unica operazione progettata potesse desumersi la volontà dell’indagato di partecipare stabilmente alla vita associativa, non risultando il suo coinvolgimento in altri affari criminosi con la stessa compagine dopo il fallimento della trattativa.
L’ordinanza impugnata, pur avendo correttamente richiamato i principi giurisprudenziali in materia, ne aveva fatto una applicazione illogica al caso concreto, valorizzando elementi — come l’importanza dell’operazione o la durata delle trattative — dimostrativi al più di un rapporto privilegiato con un singolo associato, non già di una stabile funzione di “canale di rifornimento” dell’organizzazione. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio, affinché il Tribunale verifichi se l’indagato abbia agito quale componente stabile della struttura organizzata ovvero abbia soltanto interagito con singole persone per progettare, eventualmente in concorso, una singola operazione di traffico.
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Nota della Redazione
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