Raddoppio dei termini non applicabile all’Irap in caso di violazioni non presidiate da sanzioni penali (Cass. civ. Sez. 5 n. 11120 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il c.d. raddoppio dei termini di accertamento previsto dagli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, terzo comma, del d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis, non trova applicazione con riferimento all’Irap, atteso che le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente a un funzionario di carriera direttiva ai sensi dell’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973, ha natura di delega di firma e non di funzioni, sicché non richiede la qualifica dirigenziale del delegante e del delegato ed è insensibile alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 37/2015.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a quattro contribuenti altrettanti avvisi di accertamento per gli anni dal 2005 al 2008, determinando maggiori imposte a carico della società, nonché, per trasparenza ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., maggiori imposte Irpef nei confronti dei soci di fatto. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che rigettava i ricorsi. In sede di appello cumulativo, la CTR di Lombardia dichiarava inammissibile il gravame, ma la Corte di cassazione, con ordinanza del 2020, cassava tale pronuncia ritenendo ammissibile l’appello collettivo. Riassunto il giudizio, la CTR rigettava l’appello nel merito, avendo ritenuto legittimi gli avvisi sottoscritti da funzionari delegati, operante il raddoppio dei termini e sussistente una società di fatto riconducibile ai contribuenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i sei motivi di ricorso, soffermandosi in particolare sul primo, relativo alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di funzionari delegati, e sul secondo, concernente l’applicazione del raddoppio dei termini.
Quanto alla sottoscrizione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la delega alla firma dell’avviso di accertamento, conferita dal capo dell’ufficio a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, è atto organizzativo interno che non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né la qualifica dirigenziale. L’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di altro funzionario delegato di carriera direttiva, nozione che non coincide con quella di dirigente. Da ciò consegue l’irrilevanza della Corte cost. n. 37/2015 sulla validità degli atti, atteso che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato esclusivamente le norme sulla copertura di incarichi dirigenziali, non la fattispecie in esame.
In relazione al raddoppio dei termini, la Corte ha ricordato che, per l’Irpef e l’Iva, il meccanismo di cui agli artt. 43 e 57 consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla presentazione della denuncia e dagli esiti del giudizio penale, salvo uso pretestuoso o strumentale. I giudici di merito avevano correttamente applicato tale principio, avendo accertato la sussistenza di gravi indizi di reati a carico dei contribuenti. Diversamente, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza in relazione all’Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali e, pertanto, il raddoppio non può operare: per tale imposta i giudici devono verificare il rispetto dei termini ordinari di decadenza.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo alla notifica del p.v.c. e all’inutilizzabilità della documentazione, per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti indicato i documenti che sarebbero stati pretermessi e le ragioni per cui il loro esame avrebbe inficiato la decisione. Il quarto e il quinto motivo, concernenti rispettivamente la sussistenza della società di fatto e la violazione dell’onere probatorio, sono stati rigettati: la CTR aveva congruamente motivato sulla base di molteplici elementi presuntivi, e le censure si risolvevano in una non consentita rivalutazione del merito. Il sesto motivo, infine, è stato rigettato con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., precisando che l’imputazione dei redditi ai soci non si fonda sulla presunzione di distribuzione degli utili, ma sul principio di trasparenza di cui all’art. 5, terzo comma, lett. b), t.u.i.r., che equipara la società di fatto alle società di persone.
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Nota della Redazione
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