Ritardo nell’apertura non integra colpa grave per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. III n. 37276 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa all’indennizzo non può essere desunta dal solo ritardo con cui l’indagato abbia aperto la porta agli operanti. Il giudizio sulla condotta gravemente colposa va formulato con criterio ex ante e in dimensione oggettiva, secondo il parametro della comune esperienza, valutando tutte le circostanze del caso concreto. Il giudice del rinvio che fondi il diniego su un unico parametro, per giunta decontestualizzato, viola l’art. 627 cod. proc. pen. per mancata applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
Il Fatto
La ricorrente era stata arrestata in concorso con il compagno per detenzione di rilevanti quantità di hashish e marijuana, quindi assolta perché dal quadro probatorio emersero gli estremi della connivenza non punibile e non del concorso. Restò in carcere e poi agli arresti domiciliari per circa cinque mesi. La Corte di appello di Roma le aveva riconosciuto l’indennizzo, ritenendo incolpevole il suo comportamento per avere ella subito giustificato il ritardo nell’apertura della porta con la paura di una precedente aggressione.
Su ricorso del Ministero dell’Economia e Finanze, la Sez. IV aveva annullato con rinvio quella ordinanza, enunciando il criterio oggettivo di prevedibilità dell’intervento dell’autorità. In sede rescissoria la Corte di appello ha rigettato la richiesta, ravvisando la colpa grave nel ritardo di quindici minuti con cui la donna aveva aperto ai Carabinieri. Contro questa decisione la ricorrente propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La sentenza rescindente aveva imposto al giudice di rinvio di valutare tutte le circostanze del caso concreto, sia con riferimento all’intervento della polizia giudiziaria sia con riferimento al comportamento della donna. La Corte di appello si è invece ancorata a un solo parametro, il ritardo nell’apertura della porta, omettendo ogni apprezzamento delle altre emergenze.
Certamente il ritardo è in sé anomalo, ma non basta da solo a integrare l’apparenza gravemente colposa della propria responsabilità. La ricorrente aveva riferito che l’amica presente in casa le aveva comunicato che il compagno era stato aggredito; al citofono dei Carabinieri l’amica era appena uscita e la donna non aveva aperto per paura, aprendo solo dopo che l’amica le ebbe detto che si trattava dei militari.
Restano perciò non valutate la dinamica riferita dalla ricorrente, il comportamento dell’amica, le versioni difensive dell’imputato e della donna e l’assenza di tentativi di occultamento dello stupefacente. Benché la donna fosse in casa con la sostanza e la sua condotta avesse ingenerato l’apparenza di una responsabilità, il diniego dell’indennizzo risulta apoditticamente fondato su un unico elemento, per giunta decontestualizzato.
Ne deriva la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., per non avere il giudice del rinvio correttamente applicato il principio di diritto enunciato dal Giudice rescindente. L’ordinanza va pertanto annullata con nuovo rinvio, perché la Corte di appello riesamini la richiesta di indennizzo considerando tutte le circostanze della vicenda e non il solo ritardo nell’apertura della porta.
Nota della Redazione
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