Interesse ad impugnare la prescrizione e nullità della notifica al domicilio eletto (Cass. pen. Sez. II n. 33691 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione maturata dopo la pronuncia di appello, l’imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato quando non alleghi un concreto interesse, anche solo extrapenale, alla pronuncia assolutoria di merito. L’art. 129 cod. proc. pen. impone la declaratoria immediata della causa estintiva in ogni stato e grado del processo, con priorità rispetto alle questioni di nullità assoluta, salvo il limite dell’evidente innocenza. In tema di notificazioni, la citazione eseguita presso il domicilio del difensore di fiducia integra nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre nei termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen., e non nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ove la notifica risulti idonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto. Ai fini della ricettazione, la distinzione con il favoreggiamento reale riposa sull’atteggiamento psicologico dell’agente, che opera nell’esclusivo interesse dell’autore del reato presupposto, senza trarre alcuna utilità.
Il Fatto
La vicenda origina da un procedimento per associazione per delinquere e reati connessi, definito in primo grado dal Tribunale di Patti con sentenza del 19 luglio 2023 e, in appello, dalla Corte di Messina con sentenza del 7 novembre 2024. Quest’ultima aveva assolto alcuni imputati da taluni capi e rideterminato le pene per i residui reati di ricettazione e di organizzazione del sodalizio.
Avverso la pronuncia di appello hanno proposto ricorso cinque imputati, deducendo vizi di motivazione, violazione di legge sul dolo nella ricettazione, mancata risposta ai motivi di gravame, diniego delle attenuanti generiche, erronea qualificazione del ruolo associativo e nullità della notifica del decreto di citazione. La questione centrale attiene all’interesse ad impugnare in presenza di reati già estinti per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la posizione dell’imputato condannato per ricettazione di tre bovini. Rileva che il motivo non è manifestamente infondato, essendo stata contestata la valenza indiziante della conversazione intercettata e prospettata una tesi alternativa; il rapporto processuale è quindi costituito e la sentenza va annullata senza rinvio per la sopravvenuta prescrizione, maturata dopo la pronuncia impugnata ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen..
Analogo esito riguarda l’imputato condannato per ricettazione della carne di tre vitelli. La sentenza di appello non aveva risposto al motivo sulla possibile riqualificazione nel favoreggiamento reale, estinto per prescrizione. La Corte richiama Sez. II n. 10980 del 22.01.2018 e osserva che la distinzione tra i due reati dipende dall’atteggiamento psicologico dell’agente, operando il favoreggiatore nell’interesse esclusivo dell’autore del reato. Anche in questo caso il reato è estinto per prescrizione.
Il ricorso dell’imputato accusato del ruolo di capo e organizzatore è inammissibile. La Corte precisa che capo, promotore e organizzatore sono figure distinte, richiamando Sez. VI n. 44064 del 23.10.2024 e Sez. II n. 1791 del 17.12.2024, e che una sola delle qualifiche è sufficiente per rispondere del delitto ex art. 416, primo comma, cod. pen..
Quanto ai ricorsi dei coimputati, la Corte dichiara l’inammissibilità per difetto di interesse. In presenza di proscioglimento per prescrizione, l’imputato deve allegare un concreto interesse, anche solo ad evitare conseguenze extrapenali, secondo Sez. Un. n. 28911 del 28.03.2019 e Sez. Un. n. 17179 del 27.02.2002. Nel caso di specie tale interesse non è stato dedotto, avendo le statuizioni civili riguardato unicamente il reato associativo.
Sul piano processuale, la Corte esclude che la notifica presso il domicilio del difensore di fiducia integri nullità assoluta, richiamando Sez. III n. 19086 del 10.04.2025 e Sez. V n. 27546 del 03.04.2023. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, con rigetto delle richieste dei difensori delle parti civili.
Nota della Redazione
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