Intimazione di pagamento ADER e preclusioni sugli atti presupposti divenuti definitivi (TAR Veneto n. 1966 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento è atto autonomo e distinto, ancorché collegato, rispetto alla cartella presupposta e può essere impugnata solo per vizi propri. Le censure che investono vizi originari dell’atto presupposto divenuto definitivo sono inammissibili, perché il sistema dei termini decadenziali e i principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo impediscono di far valere contro l’atto successivo le doglianze che avrebbero dovuto essere proposte contro l’atto anteriore, anche quando si deduca il contrasto con il diritto dell’Unione europea. Il contrasto con il diritto eurounitario investe i criteri di esercizio del potere e integra un vizio di annullabilità, non di nullità. Il prelievo supplementare latte non ha natura tributaria, pur essendo riscosso mediante gli strumenti della riscossione coattiva, e sconta il termine prescrizionale ordinario decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi.

Il Fatto

La società ricorrente, produttrice di latte vaccino, impugna l’intimazione trasmessa via PEC il 29 ottobre 2021, con cui l’agente della riscossione richiede euro 347.064,55 a titolo di prelievi supplementari latte, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999 e 2001/2002. La richiesta richiama la cartella AGEA notificata l’11 dicembre 2018 e i residui di gestione trasferiti ad ADER ai sensi del d.l. n. 27/2019.

Il ricorso articola dieci motivi: vizi di notificazione, somme già annullate in sede giurisdizionale, contrasto con il diritto dell’Unione, decadenza, prescrizione, duplicazione dell’iscrizione a ruolo, mancata compensazione con i premi PAC, invalidità delle notificazioni degli atti presupposti, necessità di una nuova cartella dopo il trasferimento dei residui e difetto di motivazione. La ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni. Con ordinanza n. 240 del 2022 il TAR accoglie la domanda cautelare; con ordinanza n. 895 del 2024 sospende il giudizio in attesa della definizione dell’appello relativo alla campagna 2001/2002.

La Motivazione della Corte

Sul secondo motivo, relativo alle campagne 1995/1996 e 1996/1997, il Collegio rileva che la sentenza del Consiglio di Stato n. 7718/2019 ha annullato, anche nei confronti della ricorrente, i provvedimenti di comunicazione delle compensazioni nazionali e degli importi dovuti a titolo di prelievo. È venuto meno il titolo della riscossione: il potere di rideterminare il prelievo non consente di proseguire il recupero sulle imputazioni annullate. Poiché cartella e intimazione hanno contenuto plurimo e scindibile, il motivo è accolto nei limiti di tali partite, con assorbimento delle ulteriori censure.

Per le campagne 1998/1999 e 2001/2002 opera la preclusione derivante dalla definitività degli atti presupposti. La cartella del 2018 è stata impugnata con ricorso collettivo dichiarato inammissibile, con rigetto dell’appello da parte della sentenza del Consiglio di Stato n. 6338/2022. Tale esito non accerta la debenza, ma rende la cartella definitiva. Sono pertanto inammissibili il terzo motivo, sul contrasto con il diritto europeo, il sesto e l’ottavo, sui vizi di comunicazione, e il decimo, sulla quantificazione del capitale e degli interessi.

Il secondo motivo non è accolto quanto alla campagna 1998/1999: la sentenza del TAR Veneto n. 580/2015, che aveva annullato gli interessi, è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2971/2024, che ha dichiarato inammissibili ricorso e motivi aggiunti. La ricorrente non ha dimostrato che le somme intimate comprendano interessi maturati anteriormente alla comunicazione del prelievo, esclusi dalla pronuncia del TAR Lazio n. 8978/2013. Gli interessi sono dovuti, non avendo la ricorrente aderito alla rateizzazione del 2003 ex art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003.

Il primo motivo è infondato: l’uso di un indirizzo PEC diverso da quello dei pubblici elenchi non determina l’inesistenza della notificazione, ove non sussistano incertezze sulla provenienza e non sia arrecato pregiudizio al diritto di difesa; l’irregolarità è sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Il prelievo non ha natura tributaria, sicché non opera la decadenza dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973. La prescrizione è esclusa dall’effetto interruttivo dei giudizi promossi dal debitore, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. Le compensazioni con i premi PAC non sono documentate. Il trasferimento dei residui non richiede nuova cartella. La motivazione per relationem è sufficiente. La domanda risarcitoria è respinta. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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