Opposizione a cartella esattoriale per prelievo latte e preclusioni sulle contestazioni (Cons. Stato n. 4916 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che richiama un atto presupposto ritualmente notificato e autonomamente impugnabile può essere contestata, quanto ai vizi di quest’ultimo, solo se l’atto non sia stato previamente notificato; il principio, desunto dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, esprime una regola generale delle procedure esecutive di riscossione mediante ruolo, richiamata dall’art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009. Il contrasto del provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea integra violazione di legge e non nullità, non rientrando tale vizio tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. Il credito da prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione decennale per la sorte capitale e a quella quinquennale per gli interessi, non trovando applicazione il termine breve del Regolamento CE 2988/95. Il giudizio impugnatorio del debitore interrompe e sospende la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., senza che l’effetto sospensivo venga meno per la perenzione dell’appello.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola impugna la cartella di pagamento con cui è richiesto il pagamento del prelievo supplementare sulla produzione di latte per le annate 1997/98, 1998/99 e 1999/00, per un importo superiore a 293.000 euro, oltre interessi e oneri di riscossione. Il ricorrente deduce la nullità derivata dagli atti presupposti, perché le compensazioni nazionali sarebbero state effettuate in contrasto con il diritto dell’Unione europea, eccepisce decadenza e prescrizione, contesta duplicazione del ruolo, difetto di motivazione e nullità della notifica.

Il TAR Veneto, con sentenza n. 454 dell’11 aprile 2023, respinge il ricorso, giudicando inammissibili le censure di illegittimità derivata e infondati i vizi propri. L’appellante sostiene che il titolo non sia la comunicazione AGEA del 2018, ma le comunicazioni inviate ai primi acquirenti negli anni 2000, e ripropone tutte le doglianze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di ammissione della documentazione depositata tardivamente, non indispensabile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., e redige la decisione in forma semplificata per conformità a precedenti della Sezione. Nel merito, la questione centrale è l’inammissibilità delle censure rivolte contro atti presupposti già notificati. La cartella è atto a valle, con funzione di notificazione del titolo esecutivo, e può essere impugnata per vizi degli atti presupposti solo se questi non siano stati previamente notificati: la preclusione, tratta dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e confermata dalla giurisprudenza tributaria, vale come principio generale anche davanti al giudice amministrativo.

Il titolo della riscossione è individuato nell’intimazione AGEA ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, che ha riattivato la procedura di recupero e riporta il dettaglio delle imputazioni e dei tassi applicati. L’atto è stato impugnato e il relativo giudizio è stato dichiarato perento: l’appellante non può quindi rimettere in discussione il merito di atti divenuti irretrattabili.

Quanto alla pretesa violazione del diritto europeo, la Corte ribadisce che il contrasto con norme dell’Unione produce annullabilità e non nullità, poiché l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 configura le ipotesi di nullità in numero chiuso; nel caso delle quote latte il contrasto ha riguardato criteri di esercizio del potere, non la norma attributiva. L’eccezione di prescrizione è disattesa: per la sorte capitale vale il termine decennale, per gli interessi quello quinquennale, non applicandosi il termine minimo del Regolamento CE 2988/95.

Sulla sospensione della prescrizione, la Corte richiama il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. e l’orientamento della Sezione secondo cui la notificazione del ricorso del debitore interrompe e sospende il termine fino al passaggio in giudicato. L’effetto sospensivo non cade per la perenzione, che non può essere equiparata all’estinzione ove dipenda dall’inerzia di una parte diversa dal creditore-amministrazione, impossibilitato a opporsi alla perenzione.

La cartella è motivata in modo congruo attraverso il richiamo del titolo e l’indicazione di annate, importi e tabella dei tassi. L’erroneo riferimento al protocollo dell’atto presupposto è mera irregolarità, priva di portata viziante, perché non ha pregiudicato il diritto di difesa. Infine, la notifica da PEC non censita è valida, risultando riconoscibile il mittente, e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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