Cass. pen. Sez. VI n. 37317/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37317/2026 (R.G. 19784/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
SENTENZA
avverso la sentenza del 11/02/2026 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena; udito l’Avvocato difensore di che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato per il delitto di cui all’art. 348 cod. peno per avere esercitato abusivamente l’attività di odontoiatra, in assenza del titolo di studio abilitante.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. peno e difetto di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova indiziaria. Richiamata la giurisprudenza in materia, si rileva che gli indizi a carico del ricorrente non sono idonei a fondare un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Erroneamente la Corte di appello avrebbe fatto discendere dalla limitata presenza temporale del dotto nel “Centro dentistico s.a.s.” la conseguenza dell’esercizio abusivo della professione da parte di quest’ultimo. Difatti, non è escluso, ed è anzi possibile, che uno studio dentistico possa essere organizzato per ricevere pazienti che non necessitano di cure urgenti e possa essere attrezzato solo per coloro che riescono a programmare gli interventi richiesti, interventi effettuati dal medico, nei giorni di presenza. Né avrebbero valenza indiziaria le dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria in ordine alle condizioni dello studio al momento dell’accesso, che, secondo la Corte di appello, erano tali da rendere probabile l’esecuzione recente di prestazioni di carattere odontoiatrico, posto che non vi è prova che le garze rinvenute fossero bagnate, né che le siringhe fossero appoggiate accanto alla postazione dove si siede il paziente riunito piuttosto che sul tavolo, né che le siringhe fossero pronte all’uso piuttosto che già usate.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. peno e difetto di motivazione in ordine ai criteri di valutazione delle prove dirette. La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato la testimonianza di e di Avrebbe, inoltre, erroneamente valutato il documento sequestrato consistente in una prestazione medica su carta intestata e con timbro del “Centro dentistico di panoramica dentaria nonché il documento sequestrato contenente il diario clinico di La testimonianza di è stata considerata attendibile con riferimento ad alcuni profili e inattendibile con riferimento ad altri, senza che siano state in alcun modo illustrate le ragioni del differente apprezzamento delle sue dichiarazioni.
Quanto alla prescrizione di una panoramica, si osserva che la perizia grafologica non ha consentito di accertare che il ricorrente abbia apposto la propria sottoscrizione sul documento, essendosi limitato a compilarlo. La Corte di appello ha, tuttavia, erroneamente valorizzato la mera compilazione della prescrizione, attività non riservata all’odontoiatra, quale elemento indiziario a carico del ricorrente. Del tutto contraddittoriamente, poi, ha ritenuto, in via logico-deduttiva, riferibile al ricorrente anche la sottoscrizione apposta sulla prescrizione. Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza presenta un’evidente contraddizione, laddove, da un lato, contempla la possibilità che, a seguito di un’indicazione telefonica di il coimputato abbia materialmente redatto la prescrizione, provvedendo poi a sottoscriverla, mentre, dall’altro, giunge a concludere che sia stato lo stesso a redigere e sottoscrivere il documento.
Quanto al diario clinico di e alla scrittura “prova su metallo 24” effettuata in data 25/03/2022 si rileva che ha dichiarato di non aver mai ricevuto prestazioni dentistiche da parte di e che la dizione non implica che la prova sia stata effettuata operando direttamente sul paziente.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. peno per errata valutazione delle dichiarazioni del coimputato che sono state ritenute immotivatamente confuse e non veritiere in ordine all’attività svolta dal ricorrente.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. peno per avere la Corte di appello disapplicato il principio dell”’oltre ogni ragionevole 2.5. Eccessiva onerosità della pena, mancata concessione della sospensione condizionale. Si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere, in virtù dell’avvenuto risarcimento eseguito in corso di giudizio, la riduzione della pena nel minimo edittale. Inoltre, si deduce che l’unico precedente da cui è gravato il ricorrente risale a oltre dieci anni prima dei fatti oggetto di contestazione e che non può essere considerato significativo ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. L’Avvocato difensore di ha depositato una memoria, con cui ha replicato alla requisitoria scritta depositata dal pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. I primi tre motivi, con cui la difesa parcellizza gli elementi unitariamente valutati dalla Corte di appello, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Va premesso che «integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato» (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819 – 01).
La Corte di appello, con valutazione conforme alla sentenza di primo grado, ritenuto provato ricorrente, odontotecnico, svolgesse attività odontoiatrica presso lo “Studio s.a.s”, valorizzando a tale fine una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, quali, in primo luogo, le condizioni dello studio al momento dell’accesso del NAS (gli operanti hanno rinvenuto garze bagnate e intrise di liquidi biologici, cestini ricolmi di bavette, bavaglini e tamponi, siringhe da anestesia odontoiatrica appoggiate sui ripiani e pronte per l’utilizzo), indicative di una attività odontoiatrica recentemente svolta, e, quindi, non riconducibile all’unico medico che operava presso lo studio, il dotto il cui ultimo accesso era risalente.
In secondo luogo ha sottolineato che il ricorrente ha organizzato, al piano terra dell’immobile al cui primo piano svolgeva regolare attività di odontotecnico, una struttura appositamente destinata all’erogazione di prestazioni odontoiatriche, in cui operava un solo dentista, il dotto Ebbene, tale organizzazione sarebbe priva di senso ove riservata ai soli pazienti del dotto che vi si recava sporadicamente, circa\Nolta al mese.
Nel corso dell’accesso del NAS è stata rinvenuta una prescrizione medica di radiografia panoramica alla paziente datata 28/03/2022. La perizia grafologica ha consentito di accertare che la compilazione della prescrizione è riconducibile al ricorrente, mentre non ha consentito di attribuire né a quest’ultimo né al coimputato la firma apposta in calce al documento, trattandosi di un mero tratto grafico privo di caratteristiche individualizzanti tali da consentirne l’attribuzione. Con motivazione immune da vizi la Corte di appello ha attribuito a tale sottoscrizione, valorizzando, in via logico-deduttiva, le circostanze del caso concreto. Una volta accertato che la compilazione del documento era certamente riconducibile al ricorrente e considerata l’assenza del dotto dallo studio, ha ritenuto del tutto implausibile l’ipotesi difensiva, secondo cui il primo avrebbe compilato la prescrizione per poi trasmetterla via posta al dotto affinché questi vi apponesse la propria sottoscrizione e gliela restituisse, nuovamente, per posta. AI contrario, ha ritenuto coerente la circostanza che, dopo aver compilato la prescrizione, sia stato lo stesso ad apporre il segno presente in calce al documento.
Tale conclusione risulta ulteriormente corroborata dalla data della prescrizione e dalla presenza, sul foglio recante il segno, del blocco-firma relativo allo studio intestato all’odierno imputato.
3. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello appare, dunque, adeguatamente motivato e privo di contraddizioni: l’impossibilità, rilevata dalla perizia grafologica, di attribuire la sigla a non impedisce, infatti, di pervenire alla sua riferibilità al primo sulla base delle ulteriori circostanze oggettive, e ciò costituisce un ulteriore elemento indiziario a carico del ricorrente. Nello stesso senso milita l’annotazione «prova metallo su 24», riportata nel diario clinico del paziente La Corte ha ritenuto, con lettura coerente con il contesto nel quale l’annotazione si inserisce, che essa non può che riferirsi all’avvenuto compimento di un’attività di natura terapeutica o diagnostica sul dente n. 24, attività che è stata ricondotta a considerata la pacifica assenza dell’odontoiatra nel giorno in cui è stata posta in essere.
Nella medesima direzione depone l’ulteriore annotazione, presente nel diario clinico dello stesso paziente, «adattato provvisorio 24», riferita a un’attività compiuta nella bocca del paziente in data 18/12/2021, anche in tale occasione in assenza del dotto presso lo studio. Si tratta di elementi che, valutati congiuntamente, confermano la riconducibilità a di attività concretamente eseguite sul paziente e non meramente di carattere amministrativo o organizzativo.
Sul punto va rilevato che «integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell’ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla, posto che per tale figura professionale l’art. 11 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente» (Sez. 5, n. 17164 del 25/03/2024, A completare il quadro probatorio concorre, poi, il dato relativo alle diciotto visite effettuate dal paziente presso lo studio nel periodo compreso tra il 07/09/2021 e il 03/01/2022. Tale frequenza di accessi risulta difficilmente conciliabile con la frequenza delle presenze dell’odontoiatra presso lo studio di Non assume, invece, rilievo decisivo la distinzione sottolineata dalla difesa, quand’anche corretta, tra il diario clinico, che potrebbe essere compilato anche da un soggetto non professionista, e la scheda clinica, la cui compilazione sarebbe riservata al professionista abilitato. Ciò che rileva, infatti, ai fini della valutazione dell’impianto probatorio, non è tanto la formale individuazione del soggetto legittimato alla compilazione del documento, quanto il significato dell’annotazione e la sua capacità di concorrere, unitamente agli ulteriori elementi acquisiti, alla ricostruzione dell’attività concretamente svolta.
Le dichiarazioni di sono state ritenute del tutto inattendibili, in quanto palesemente smentite dal quadro probatorioo sopra sintetizzato, così come quelle del coimputato che ha tentato di scagionare il coimputato e sé stesso.
Né vi è alcuna violazione delle regole di valutazione della prova diretta, in quanto i testi sono stati ritenuti inattendibili, mentre le dichiarazioni della teste sono state considerate compatibili con il quadro indiziario sopra riassunto.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in modo del tutto generico, essendo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero ragioni per discostarsi dalla pena fissata in primo grado, in misura prossima al minimo edittale, tenendo conto che il risarcimento del danno è intervenuto solo dopo la condanna di primo grado e quindi non in forma spontanea. Tale motivazione, logica e pertinente ai rilievi difensivi, non è efficacemente intaccata dalle censure mosse con il ricorso. Né è censurabile in questa sede, perché priva di vizi logici, la motivazione con cui è stata negata la sospensione condizionale della pena, alla luce di un precedente specifico. Sotto questo profilo la Corte di appello ha evidenziato che, sebbene il precedente sia risalente, resta il fatto che il ricorrente, dopo essere stato condannato in via definitiva, non ha desistito dal porre in essere condotte analoghe alle precedenti in forma organizzata e non certo occasiona le.
6. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/09/2026.
Nota della Redazione
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