Notifica della sentenza alla parte e non al procuratore: nessun termine breve (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26563 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve d’impugnazione deve essere eseguita nei confronti del procuratore costituito, o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. È pertanto inidonea ad attivare il termine breve la notifica eseguita nei confronti della parte personalmente, senza alcun riferimento al difensore, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata. In tal caso l’impugnazione va valutata dal giudice dell’appello non già in relazione al termine breve, ma in relazione al termine lungo fissato dall’art. 327 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione a iscrizione ipotecaria proposta dal contribuente su iniziativa dell’agente della riscossione, ordinando la cancellazione dell’iscrizione e condannando l’istituto previdenziale al risarcimento dei danni in favore dell’opponente.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile il gravame dell’istituto per superamento del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, eseguita dalla controparte; ha parimenti dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’agente della riscossione per decorso del termine semestrale dalla pubblicazione. L’istituto ricorre in cassazione dolendosi della qualificazione di quella notifica come idonea a far decorrere il termine breve.

La Motivazione della Corte

Il ricorso investe la statuizione di inammissibilità fondata sull’art. 325 cod. proc. civ. La Corte ricostruisce il quadro normativo: il termine per appellare decorre, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., dalla notificazione della sentenza; l’art. 285 cod. proc. civ. prescrive che tale notificazione, ai fini della decorrenza del termine, si esegue su istanza di parte a norma dell’art. 170 cod. proc. civ.; quest’ultima disposizione impone che le notificazioni nel corso del procedimento avvengano presso il procuratore costituito, salvo diversa previsione di legge.

Su tale base il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20866 del 2020: a garanzia del diritto di difesa, la notifica della sentenza volta a far decorrere il termine breve deve essere univocamente percepibile come tale dal destinatario, sicché va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. È quindi inidonea la notifica effettuata nei confronti della parte presso il domicilio eletto da questa e non dal difensore, perché la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga alla parte tramite il rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione.

Il principio è stato ribadito da Cass. n. 13426 del 2023, secondo cui la notificazione eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito, giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 cod. proc. civ., è inidonea a far decorrere il termine breve sia nei confronti del notificante sia del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita. Nello stesso senso la Corte richiama Cass. n. 14170 del 2025 e Cass. n. 13057 del 2026.

Applicando tale insegnamento, la Corte rileva che la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita all’istituto presso la sede territoriale, in persona del legale rappresentante, senza alcun riferimento al procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Non può dunque affermarsi che la notifica sia stata eseguita ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ. presso il procuratore.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso: spettava al giudice dell’appello valutare la tempestività dell’impugnazione non già in relazione al termine breve, ma in relazione al termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, trattandosi di rinvio restitutorio, con demandata al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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