Notifica PEC della sentenza con diffida avvia il termine breve d’impugnazione (Cons. Stato n. 9139 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC al procuratore costituito, con allegata anche una diffida ad adempiere, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.a. e dell’art. 285 c.p.c. Rileva la funzione obiettiva dell’atto, quale risulta dalla relazione di notificazione, e non la denominazione del file o la qualificazione soggettiva dell’allegato. La mera circostanza che la diffida indichi l’Avvocatura dello Stato tra i destinatari per conoscenza non neutralizza l’effetto tipico della notifica della sentenza. L’assenza del nominativo del singolo avvocato dello Stato è irrilevante, stante il carattere impersonale della difesa erariale.

Il Fatto

Un ente bilaterale aziendale per la formazione e la sicurezza aveva chiesto l’iscrizione nel Repertorio degli organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro con il D.M. n. 171/2022. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza, ritenendo carente la rappresentatività delle organizzazioni costituenti, in particolare per l’insufficienza dell’indice pubblico percentuale riferito ai lavoratori interessati dai contratti collettivi sottoscritti.

Il TAR Lazio, Sez. V ter, con sentenza n. 22085/2024 aveva accolto il ricorso dell’ente, censurando l’estensione del calcolo degli indici alla totalità dei settori CNEL senza motivazione sulla specificità delle figure professionali coinvolte. Il Ministero ha proposto appello; l’ente appellato ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del gravame per tardività della notifica rispetto al termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di tardività. La sentenza di primo grado era stata notificata via PEC il 17 marzo 2025, con allegati la sentenza, la diffida, il ricorso e la relazione di notificazione; l’appello risulta notificato solo il 4 giugno 2025. Il Ministero sosteneva che la notifica avesse ad oggetto una mera diffida ad adempiere, con la sentenza allegata in funzione sollecitatoria dell’esecuzione del titolo.

La Corte richiama l’art. 92, comma 1, c.p.a., che fissa il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, e l’art. 285 c.p.c., che rinvia all’art. 170 c.p.c. per la notifica al procuratore costituito. Alla notifica al procuratore costituito equipara quella eseguita nei confronti della parte presso il procuratore domiciliatario.

Nel caso concreto il Collegio valorizza tre elementi: il Ministero figura tra i destinatari nella relazione di notificazione; il messaggio PEC reca tre destinatari principali, nessuno per conoscenza, tra cui l’Avvocatura generale dello Stato; al messaggio sono allegati sentenza, diffida, ricorso e relazione. Da qui la conclusione che la funzione sollecitatoria risulta in modo inequivocabile dalla relazione e non dalla mera denominazione del file.

Non è conferente il precedente di Cass. n. 12719/2019, reso su una fattispecie in cui la notificazione aveva ad oggetto solo la diffida con la sentenza allegata. La Corte richiama invece Cass. n. 12290/2016, secondo cui la notifica della sentenza al procuratore costituito risponde ai requisiti formali di conoscenza legale, essendo indifferente l’eventuale intenzione della parte notificante salvo che questa non emerga in modo assolutamente inequivoco.

Respinta anche la censura sull’assenza del nominativo del procuratore: la menzione dell’Avvocatura dello Stato è sufficiente, per il carattere impersonale della difesa erariale, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 6477/2024. L’appello è pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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