Ricorso per cassazione avverso patteggiamento inammissibile per motivi estranei al catalogo (Cass. pen. Sez. 7 n. 9292 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. È, pertanto, inammissibile il ricorso che deduca vizi concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato o il bilanciamento delle circostanze, trattandosi di profili non rientranti nel catalogo tassativo dei motivi di impugnazione. Il controllo del giudice di legittimità resta circoscritto alla manifestazione dell’intento di accedere al rito, al contenuto dell’accordo recepito in sentenza, alla correttezza della qualificazione giuridica e al rispetto del canone di legalità della pena.
Il Fatto
Con sentenza del 16 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa nei confronti dell’imputato, in relazione a reati in materia di armi e sostanze stupefacenti. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma delimita il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento, consentendo il ricorso soltanto per specifiche ragioni: i vizi della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La censura formulata dal ricorrente, relativa al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, attiene a un profilo di merito estraneo al catalogo legale. La valutazione del bilanciamento delle circostanze costituisce, infatti, esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e non può essere riverificata in sede di legittimità nell’ambito del rito speciale, ove il controllo si concentra sulla legalità del trattamento sanzionatorio e non sulla sua congruità rispetto alle circostanze del caso concreto.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva, del resto, congruamente motivato la propria decisione, dando conto dell’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., della sussistenza della responsabilità in base agli atti, della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata risultava, pertanto, immune da vizi deducibili in cassazione.
La Corte ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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