La messa in liquidazione non estingue l’ente collettivo, che conserva la legittimazione processuale in capo al liquidatore (Cass. civ. Sez. 3 n. 7497 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La messa in liquidazione di un ente collettivo non determina un mutamento della sua personalità giuridica né la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell’oggetto sociale, ora diretto alla liquidazione dell’attivo ed alla ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori. Il principio, affermato per le società, è di ordine generale ed è applicabile agli enti collettivi ed alle loro vicende. Ne consegue che il recesso dei Comuni da un’Unione di Comuni non determina l’immediata estinzione dell’ente, ma solo l’avvio della fase di liquidazione, sicché l’ente, in persona del liquidatore, è pienamente legittimato a proseguire il giudizio e ad essere destinatario della sentenza. La nomina di un liquidatore implica che la soggettività dell’ente disciolto o soppresso permane fino alla chiusura della liquidazione stessa.
Il Fatto
A seguito della notifica di un atto di precetto, il contribuente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, contestando il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell’ente creditore. La contestazione si fondava sul venire meno dell’ente medesimo a seguito del recesso esercitato dai Comuni che lo componevano. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che la nomina di un commissario liquidatore, il quale aveva assunto la rappresentanza legale dell’ente, non avesse determinato alcuna soluzione di continuità. La Corte d’appello confermava la decisione, avverso la quale il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., in relazione al difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell’ente. Il ricorrente sosteneva che la legittimazione si fosse trasferita automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., in capo al liquidatore. Il motivo è stato ritenuto infondato, in quanto una simile ricostruzione presupporrebbe un effetto estintivo che la messa in liquidazione non produce. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la liquidazione modifica solo l’oggetto sociale, senza intaccare la personalità giuridica dell’ente, richiamando sul punto Cass. n. 29776 del 2008.
Tale principio, pur essendo stato affermato con riferimento alle società, è stato considerato di portata generale, applicabile agli enti collettivi e alle loro vicende. Non può estendersi a tutti i casi di estinzione la specifica disciplina dettata per le società dopo la riforma del 2003, che riguarda esclusivamente il caso della cancellazione dal registro delle imprese e non il solo avvio della fase di liquidazione. Nel caso di specie, il recesso dei Comuni aveva determinato solo l’avvio della liquidazione, con la nomina di un liquidatore da parte della Giunta dell’ente. Ne consegue che l’ente, in persona del liquidatore, era pienamente legittimato a proseguire il giudizio.
La Corte ha poi respinto il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013 sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, evidenziando che tale disciplina non si applica alla fattispecie, riferita alla cancellazione e non alla mera messa in liquidazione. Ha inoltre richiamato Cass. n. 5279 del 2001, secondo cui la soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività quando sia prevista la liquidazione di una parte dei rapporti, compiuta da un organo appositamente istituito. La nomina di un liquidatore implica che la soggettività dell’ente permane fino alla chiusura della liquidazione, come già affermato da Cass. n. 1727 del 1999.
Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione sul calcolo degli interessi, è stato dichiarato inammissibile, poiché non attingeva la ratio della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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