Restituzione nel termine per opposizione a decreto penale e conoscenza effettiva (Cass. pen. Sez. 6 n. 10554 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della notificazione non costituisce prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario, quando questi abbia negato di averla mai ricevuta e abbia allegato le ragioni della mancata conoscenza. Ove l’istante abbia adempiuto all’onere di mera allegazione e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza del decreto, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. La natura speciale del procedimento per decreto esclude l’applicazione dei criteri presuntivi di conoscenza di cui all’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., e la conoscenza di atti precedenti l’emissione del decreto non è equiparabile alla conoscenza del provvedimento, atteso l’obbligo di indicare gli estremi del decreto a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini per la proposizione dell’opposizione avverso un decreto penale di condanna, con il quale era stato condannato al pagamento di una somma di denaro per il reato di cui all’art. 335 cod. pen.

L’imputato, che assumeva di essere venuto a conoscenza del provvedimento solo a seguito della notifica a mani proprie dell’ordine di esecuzione della pena pecuniaria, deduceva che non risultava elezione di domicilio presso l’indirizzo di residenza e contestava la presunzione di conoscenza fondata sulla notifica per compiuta giacenza, ritenendola basata su un dato incerto, ovvero che la residenza anagrafica coincidesse con il domicilio eletto nel procedimento. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente richiama la disposizione dell’art. 157 cod. proc. pen., che privilegia la notifica all’imputato nel luogo in cui normalmente vive o lavora, con prevalenza rispetto alla residenza anagrafica, la quale rappresenta un mero dato formale che non necessariamente coincide con quello reale. Rileva che la notifica per compiuta giacenza è valida ed efficace, ma precisa che la giurisprudenza, in materia di restituzione nel termine, ha richiesto all’imputato di allegare e comprovare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, essendo le modalità di notifica rituali.

La Corte ritiene non condivisibile tale esegesi, che pone a carico dell’imputato l’onere di provare le ragioni della mancata conoscenza, e valorizza la formulazione letterale dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l’imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. Tale disposizione, in linea con l’art. 6 CEDU, impone al giudice l’obbligo di verificare se l’accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata.

La Corte richiama i precedenti secondo cui non viene in rilievo la regolarità formale della notificazione, ma il dato che, se non effettuata a mani del condannato, essa non può essere di per sé prova dell’effettiva conoscenza dell’atto. Sottolinea la natura speciale del procedimento per decreto, che realizza una forma di condanna in esito a un procedimento estremamente semplificato, spesso non preceduto dalla notifica di atti preliminari, escludendo l’applicazione dei criteri presuntivi di conoscenza del procedimento di cui all’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte esclude altresì la possibilità di equiparare alla conoscenza del provvedimento la conoscenza di uno qualsiasi degli atti dell’iter procedimentale, atteso che l’art. 461, comma 2, cod. proc. pen. richiede, a pena di inammissibilità, l’indicazione degli estremi del decreto di condanna. Ribadisce pertanto il principio per cui, ove l’istante abbia adempiuto all’onere di mera allegazione delle ragioni della mancata conoscenza e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza, il giudice deve disporre la restituzione nel termine. Nel caso di specie, mancando tale prova, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituisce l’imputato nel termine per proporre opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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