Cessione di ramo d’azienda e trasferimento della clausola compromissoria (Cass. civ. Sez. 1 n. 11842 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di ramo d’azienda, il cessionario subentra ipso iure nella clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal cedente per l’esercizio dell’azienda, ai sensi dell’art. 2558 c.c., senza necessità di un apposito patto di cessione, né della forma scritta ad substantiam. La proroga ex lege del contratto di concessione per la distribuzione del gas, ex art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, comporta la prosecuzione del rapporto contrattuale originario alle medesime condizioni, inclusa la clausola compromissoria, limitatamente all’ordinaria amministrazione. Ne consegue che il cessionario del ramo d’azienda risponde dei debiti relativi a posizioni contrattuali non ancora definite, in applicazione dell’art. 2558 c.c., e non già del regime di cui all’art. 2560, secondo comma, c.c. La sola attribuzione agli arbitri della qualifica di amichevoli compositori non basta a far ritenere devoluta la decisione secondo equità, in assenza di ulteriori elementi di riscontro.
Il Fatto
Un Comune aveva concesso la gestione del servizio di distribuzione del gas metano ad una società, con contratto di durata ottennale contenente una clausola compromissoria. Alla scadenza naturale, la gestione era proseguita in regime di proroga ex lege ai sensi dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000. Successivamente, la società concessionaria conferiva il proprio ramo d’azienda ad una nuova società, che veniva poi incorporata da altre società.
Il Comune, insoddisfatto del pagamento del canone, adiva il collegio arbitrale, che accoglieva la domanda e condannava il gestore subentrante al pagamento delle somme dovute. La società condannata impugnava il lodo per nullità dinanzi alla Corte d’appello, la quale rigettava l’impugnazione, dichiarando inammissibili i motivi relativi alla violazione di regole di diritto sul merito, avendo qualificato d’ufficio il giudizio arbitrale come equitativo. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha rigettato i primi due motivi di ricorso, concernenti la competenza del collegio arbitrale e la legittimazione passiva della ricorrente, ritenendo che la proroga ex lege dell’originario contratto di concessione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, avesse comportato la prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni, ivi inclusa la clausola compromissoria. Tale proroga, pur limitata all’ordinaria amministrazione, ha mantenuto in vita il contratto originario, con la conseguenza che, alla data del conferimento del ramo d’azienda, il rapporto non era ancora esaurito. Il cessionario è pertanto subentrato ipso iure nella clausola compromissoria, ex art. 2558 c.c., senza necessità di una specifica manifestazione di volontà, in quanto il trasferimento d’azienda comporta la successione in tutti i contratti a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale.
La Corte ha altresì precisato che il regime di cui all’art. 2560, secondo comma, c.c., riguardante i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, trova applicazione solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non quando essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, nelle quali il cessionario è subentrato ai sensi del precedente art. 2558 c.c. In tal caso, la responsabilità si inserisce nella più generale sorte del contratto.
Quanto al terzo motivo, la S.C. lo ha ritenuto fondato. L’attribuzione agli arbitri della qualifica di amichevoli compositori non è di per sé sufficiente a configurare un giudizio equitativo, non coincidendo la qualità riconosciuta ai giudicanti con il parametro valutativo richiesto. Nel caso di specie, il collegio arbitrale aveva espressamente dichiarato di decidere «secondo diritto» e le sue argomentazioni si fondavano su precise norme. La Corte d’appello, avendo sollevato d’ufficio la questione della natura equitativa del giudizio, ha erroneamente dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione. Il lodo, pronunciato secondo diritto in violazione di un eventuale mandato equitativo, avrebbe dovuto essere impugnato dal Comune con appello incidentale, ex art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c., per essere stato emesso fuori dai limiti della convenzione arbitrale. In mancanza, su tale questione si era formato il giudicato.
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Nota della Redazione
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