Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5233 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. garantisce l’attuazione del giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., integra il presupposto dell’esecuzione senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Accertata l’inerzia e la mancata prova dell’adempimento, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, n. 1102/2023, pubblicata il 14.11.2023. Con quel provvedimento era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente“, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo: la notifica del 3 maggio 2024 è rimasta infruttuosa ed è decorso invano il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni. Il Ministero non si è costituito. Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione al giudicato. La disposizione è richiamata testualmente a fondamento dell’azione.
Il primo passaggio riguarda i presupposti processuali. Il Tribunale verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm., ritenendoli entrambi soddisfatti.
Quanto alla ritualità della notifica, la sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Il Collegio richiama la novella recata dal D.lgs. n. 149/2022, in forza della quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertato che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e che la sentenza è passata in giudicato, il Tribunale rileva che non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento. Ne consegue la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda in sostituzione dell’amministrazione ove questa resti inadempiente. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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