L’ottemperanza non integra il giudicato: no a interessi e rivalutazione non previsti (TAR Puglia n. 948 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di un provvedimento emesso da altro plesso giurisdizionale, dispone di poteri cognitori limitati alla mera esecuzione del comando contenuto nel titolo. Non è consentita alcuna interpretazione del giudicato né una sua integrazione. Ne deriva che il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere profili monetari accessori, quali interessi legali e rivalutazione, che il provvedimento dell’A.G.O. non abbia espressamente previsto. L’atto di notorietà è sufficiente a provare la qualità di erede quando non sia contestato dalla Pubblica Amministrazione resistente, in applicazione del principio di non contestazione. La richiesta di nomina di un Commissario ad acta va disattesa quando non emergono elementi che inducano a ritenere ulteriormente inerte l’Amministrazione.
Il Fatto
Gli eredi di una donna deceduta nel dicembre 2019, insieme ai difensori distrattari in proprio, propongono ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Taranto – Sezione Lavoro del 21 novembre 2016. Il titolo aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore della defunta, della somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria sull’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 210/1992, con decorrenza dal 31 luglio 2009, oltre spese liquidate in euro 1.000,00 con distrazione ai difensori.
I ricorrenti chiedono la condanna del Ministero al pagamento di euro 22.233,47 oltre rivalutazione e interessi, le spese distratte e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la Cassazione, con l’ordinanza del 12 ottobre 2023, avrebbe deciso nel merito ritenendo la pretesa infondata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. La pronuncia di legittimità ha caducato solo la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 22 novembre 2017, senza decidere nel merito l’intera controversia. Il giudizio rescindente ha per oggetto la sentenza impugnata e la relativa domanda di cassazione, non l’accertamento del diritto sostanziale.
Il ricorso è rituale: notificato il 5 giugno 2024 e depositato il 19 giugno 2024, nel rispetto del dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, c.p.a.. Il titolo è munito di attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c. ed è stato notificato al Ministero il 30 agosto 2023, così che risulta integrato il presupposto dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 sulla scadenza infruttuosa del termine di centoventi giorni.
Sulla qualità di eredi, il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12065 del 2014 e di Cass. civ. Sez. VI n. 11276 del 2018: il giudice deve valutare il comportamento della parte cui l’atto di notorietà è opposto, in conformità al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Poiché l’Avvocatura non ha contestato l’atto depositato il 13 marzo 2025, la qualità di unici eredi è provata.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato. L’ottemperanza è esperibile ex art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020, il Collegio ribadisce che i poteri cognitori sono limitati alla mera esecuzione del comando, senza interpretazione o integrazione. Il titolo non prevede interessi e rivalutazione sulla somma, sicché la relativa domanda va disattesa. La richiesta di Commissario ad acta è respinta allo stato, non emergendo elementi di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale