Annullamento per motivazione apparente sul diniego della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 2 n. 16488 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare in modo specifico e non apparente sulle ragioni per cui la condotta non presenta i connotati della tenuità dell’offesa, con riferimento alle modalità dell’azione, all’entità del danno o del pericolo e alle circostanze soggettive e oggettive indicate dall’art. 133, comma 1, cod. pen. È insufficiente il richiamo a mere clausole di stile o l’affermazione apodittica secondo cui le modalità della condotta non sarebbero irrilevanti. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve essere sorretto da una motivazione che dia conto, sia pure sinteticamente, degli specifici elementi fattuali che escludono l’offensività ridotta richiesta dalla norma. La violazione di tale obbligo motivazionale comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale statuizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., riconoscendo il beneficio della non menzione e disponendo la sospensione condizionale della pena. Nel confermare la responsabilità, la Corte territoriale disattendeva la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e confermava il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo, tra i vari motivi, il vizio di motivazione in relazione al diniego dell’art. 131-bis cod. pen., lamentando che la Corte si fosse limitata a un richiamo apodittico ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle prove, ritenendo la motivazione della Corte di merito priva di vizi logici. I giudici di legittimità hanno valorizzato il richiamo al riconoscimento dell’imputato operato dal personale di polizia giudiziaria sulle immagini di videosorveglianza, valorizzato come indizio grave e preciso, nonché la visione diretta dei filmati in camera di consiglio.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione meramente assertiva, limitandosi ad affermare che il primo giudice aveva correttamente escluso i presupposti applicativi e che il fatto non poteva essere ritenuto di particolare tenuità “tenuto conto della concreta modalità della condotta”, senza specificare in quale elemento concreto tale valutazione trovasse fondamento. Tale carenza è risultata tanto più evidente in quanto il giudice di primo grado non aveva affrontato il tema.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità non può essere assolto con il richiamo alla gravità del reato o a formule di stile prive di aggancio con le specifiche circostanze del caso concreto, dovendo il giudice dar conto delle ragioni per cui la condotta non presenti i connotati di offensività ridotta richiesti dalla norma, con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 – 01).

Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è risultata apparente, poiché il richiamo alla “concreta modalità della condotta” era privo di sviluppo argomentativo e non indicava lo specifico aspetto ostativo al riconoscimento della tenuità. L’accoglimento del motivo ha comportato l’assorbimento del terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte ha infine precisato che l’inammissibilità del primo motivo comporta l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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