Confisca e diritti dei terzi: l’opposizione resta il rimedio esperibile (Cass. pen. Sez. I n. 35368 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca e di diritti dei terzi sui beni confiscati, ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., il rimedio esperibile è l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, non il ricorso immediato per cassazione. La circostanza che il giudice abbia provveduto nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. non determina alcuna trasformazione del rimedio. La conversione dell’opposizione in ricorso per cassazione è illegittima, perché sottrae alla parte la fase di riesame pieno riservata al giudice dell’esecuzione, non surrogabile dal controllo di legittimità limitato ai vizi ex art. 606 cod. proc. pen. Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis impongono di preservare l’effettivo rimedio previsto dalla legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da una terza interessata per far accertare l’opponibilità alla confisca del diritto reale di abitazione vantato su un bene oggetto del provvedimento ablatorio. Il giudice ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto l’onere di dimostrare la propria buona fede, intesa come affidamento incolpevole sulla non riconducibilità sostanziale del bene alla disponibilità del soggetto attinto dalla misura. Tale profilo è stato considerato assorbente rispetto alle ulteriori questioni sulla configurabilità, anteriorità ed effettivo esercizio del diritto di abitazione.
La terza interessata ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. Il Tribunale ha qualificato l’atto come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso alla Corte, sul presupposto che il precedente provvedimento fosse stato adottato all’esito di udienza camerale partecipata. La difesa ha dedotto l’erroneità della riqualificazione con memoria integrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione di regime impugnatorio: stabilire se, nelle materie assoggettate dall’art. 676 cod. proc. pen. al modulo dell’art. 667, comma 4, il rimedio resti l’opposizione davanti allo stesso giudice anche quando la decisione sia stata adottata con le forme dell’udienza camerale. La domanda riguarda l’opponibilità alla confisca di un diritto reale di abitazione dedotto dal terzo: essa attiene alla materia della confisca e dei diritti dei terzi sui beni confiscati, riconducibile alle competenze esecutive richiamate dall’art. 676.
La parte aveva perciò correttamente introdotto opposizione davanti al Tribunale di Firenze. Non può essere condivisa la successiva riqualificazione come ricorso per cassazione, fondata sul fatto che il precedente provvedimento fosse stato emesso all’esito di udienza camerale partecipata. La circostanza che il giudice abbia deciso nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, non modifica il regime impugnatorio applicabile.
Il rimedio previsto dalla legge resta l’opposizione davanti allo stesso giudice, anche quando il contraddittorio sia stato anticipatamente instaurato. La soluzione non dipende soltanto dall’esigenza di recuperare un contraddittorio eventualmente mancante, ma dalla struttura del procedimento esecutivo speciale, che riserva al giudice dell’esecuzione una fase di riesame pieno. In quella sede possono essere rivalutate le doglianze e le istanze, anche istruttorie, che resterebbero precluse nel giudizio di legittimità. La conversione dell’opposizione in ricorso finirebbe per sottrarre alla parte la fase di merito prevista dal legislatore, non surrogabile dal controllo di legittimità ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di esecuzione, avverso i provvedimenti adottati in materia di confisca ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, è ammessa l’opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso immediato per cassazione, anche quando il giudice abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666. Il principio è ribadito da Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403; Sez. 5, n. 15888 del 26/03/2026, Rv. 289757-01. Il Tribunale non poteva dunque sottrarsi alla trattazione dell’opposizione correttamente incardinata davanti a sé.
In applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, l’atto va qualificato come opposizione e gli atti vanno restituiti al giudice competente perché proceda al relativo esame.
Nota della Redazione
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