Collaborazione dell’indagato non riduce automaticamente le esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. VI n. 36017 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta collaborativa dell’indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale né dare luogo a un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito. Il giudice del riesame valuta la adeguatezza della misura cautelare alla luce del complessivo quadro indiziario e delle modalità della condotta, non della sola assenza di precedenti penali. La collaborazione che si limiti a confermare elementi già acquisiti, senza fornire apporti utili all’individuazione dei correi o dei fornitori, non dimostra una effettiva presa di distanza dal contesto delinquenziale. Il motivo che reitera acriticamente le censure già devolute al tribunale del riesame, senza confronto con l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, è aspecifico e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 5 maggio 2026, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Pordenone aveva applicato la misura della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di plurimi delitti di cessione di cocaina di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha articolato un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura: le esigenze cautelari sarebbero state fronteggiabili con gli arresti domiciliari, eventualmente con mezzi elettronici. La difesa ha valorizzato lo stato di incensuratezza e la collaborazione resa in due interrogatori, con ammissione degli addebiti e indicazioni su epoca e quantitativi della sostanza, nonché sull’autovettura e sui luoghi del fornitore.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è aspecifico: richiama atti non trascritti né allegati, indicati solo genericamente, e si risolve nella acritica reiterazione delle censure già devolute al Tribunale del riesame, senza alcun confronto critico con l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata.

La Corte rileva che il Tribunale ha illustrato con motivazione completa ed esente da manifesta illogicità le ragioni per cui gli elementi valorizzati dalla difesa non ridimensionavano il quadro cautelare. A fronte di un compendio indiziario di inequivoca gravità, l’indagato si era limitato ad ammettere circostanze già acquisite, tentando di ridimensionarne la portata. Le indagini avevano delineato un’attività di spaccio stabile e continuativa, protrattasi per circa un anno e sino al dicembre 2025, destinata a oltre venti acquirenti e costituente l’unica fonte di sostentamento del nucleo familiare.

Quanto all’apporto collaborativo, le dichiarazioni non avevano fornito alcun concreto elemento utile all’identificazione del fornitore: l’individuazione fotografica si era conclusa con esito negativo e non erano state indicate le generalità del predetto, nonostante l’intensità e la continuità dei rapporti. Da tali circostanze non poteva desumersi una effettiva presa di distanza dal contesto delinquenziale. Particolare rilievo è stato attribuito alla prosecuzione dell’attività illecita anche dopo l’arresto in flagranza e la sottoposizione all’obbligo di dimora, condotta indicativa dell’inaffidabilità quanto all’osservanza delle prescrizioni.

Il Tribunale ha quindi escluso l’adeguatezza di misure meno afflittive, considerando che lo spaccio avveniva presso l’abitazione o nelle immediate vicinanze, con la collaborazione della coniuge. La Corte richiama il principio affermato con riguardo alla revoca della misura cautelare, ma applicabile anche al giudizio di riesame: la condotta collaborativa non può comportare di per sé sola una riduzione della pericolosità sociale né un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca l’accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito (Sez. 2, n. 46652 dell’11/11/2015, Panzironi, Rv. 265288). L’invocata collaborazione si muoveva nel solco di elementi già individuati e le dichiarazioni apparivano frutto di una precisa strategia difensiva.

Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa, il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 94 c.p.p.

Tutte le 385 sentenze sull'art. 94 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *