Pignoramento presso terzi e blocco della carta prepagata obblighi del terzo custode (ABF Collegio di Palermo n. 2823 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario destinatario di un atto di pignoramento presso terzi assume la veste di terzo custode ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ. e non può disporre autonomamente del credito vincolato. Ne consegue che l’inibizione dell’operatività della carta prepagata associata al conto corrente costituisce un atto necessitato, posto in adempimento di un obbligo di legge a tutela della garanzia patrimoniale del creditore procedente. Il blocco non può essere rimosso per iniziativa dell’intermediario finché la procedura esecutiva è pendente, occorrendo un provvedimento del giudice dell’esecuzione ovvero una rituale rinuncia agli atti del creditore. Il raggiungimento dell’importo pignorato, da solo, non determina la cessazione degli obblighi di custodia.
Il Fatto
Il ricorrente intrattiene con l’intermediario un rapporto di conto corrente al quale è associata una carta prepagata. Lamenta che da diversi mesi lo strumento è bloccato, con preclusione di ogni movimentazione, comprese le operazioni di ricarica e accredito, e di aver tentato invano il ripristino tramite mobile banking e portale web. Chiede quindi l’accertamento dell’illegittimità del blocco, la condanna al ripristino della funzionalità e un indennizzo per i disagi subiti.
Costituitosi, l’intermediario deduce che il blocco deriva dalla notifica di un pignoramento presso terzi in danno del cliente. Avendo assunto la veste di terzo custode, ha vincolato il credito indicato nell’atto, inibendo in via cautelativa la ricarica. Rileva che, sebbene l’importo pignorato sia già stato accantonato, non è pervenuta alcuna comunicazione del creditore circa l’estinzione o la rinuncia alla procedura, con conseguente impossibilità giuridica di procedere allo sblocco.
La motivazione del Collegio
Il Collegio è chiamato a valutare la legittimità della condotta dell’intermediario che ha apposto un blocco all’operatività della carta prepagata a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi.
Nel caso in esame risulta provata l’avvenuta notifica all’intermediario della procedura esecutiva in danno del cliente. Da ciò discende che l’inibizione dell’operatività dello strumento di pagamento costituisce un atto necessitato, posto in rigoroso adempimento di un preciso obbligo di legge a tutela della garanzia patrimoniale del creditore procedente. È tale obbligo a far assumere all’intermediario la veste di terzo custode e a impedirgli di disporre autonomamente la rimozione del blocco, fintanto che la procedura esecutiva risulti pendente.
In pendenza della procedura, infatti, lo svincolo delle somme e la cessazione degli obblighi di custodia non possono prescindere dall’emissione di un formale provvedimento del giudice dell’esecuzione — quale un’ordinanza di assegnazione, di estinzione o di improcedibilità — ovvero da una rituale comunicazione di rinuncia agli atti da parte del creditore procedente. Nessuna di tali circostanze risulta essersi verificata, pur essendo stato raggiunto l’importo pignorato.
L’intermediario non ha dunque alcun potere discrezionale di eludere il vincolo pignoratizio, esponendosi in caso contrario a gravi responsabilità dirette nei confronti del creditore esecutante. Ne consegue che l’operato della resistente risulta immune da censure, in quanto del tutto conforme ai doveri imposti dalla legge.
Il Collegio ricorda infine che ogni eventuale doglianza relativa alla misura, all’estensione o alla perduranza del vincolo esecutivo esula dalla cognizione dell’ABF. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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