Piscina annessa a struttura ricettiva aperta al pubblico pagante e qualificazione antincendio (TAR Emilia-Romagna n. 417 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La piscina annessa a una struttura ricettiva non è qualificabile come pertinenza a uso esclusivo degli ospiti quando l’istruttoria evidenzi un’offerta rivolta a un pubblico indifferenziato. La presenza, nei sopralluoghi, di bagnanti in numero superiore ai posti letto della struttura e l’esistenza di un listino prezzi differenziato per giornate infrasettimanali e festive integrano gli estremi di un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. Ne deriva la qualificazione della piscina nella categoria A, gruppo A1, tra le piscine con accesso al pubblico indifferenziato a pagamento, con conseguente assoggettamento agli adempimenti in materia di sicurezza e antincendio. Il verbale di sopralluogo della polizia locale costituisce atto pubblico fidefaciente ex art. 2700 c.c. e sorregge il giudizio amministrativo. La cessazione dell’efficacia temporale del provvedimento non fa venir meno l’interesse alla decisione sotto il profilo conformativo e risarcitorio.

Il Fatto

Il Comune ha adottato quattro ordinanze nei confronti dei proprietari e del gestore di una struttura ricettiva, contestando abusi edilizi e l’utilizzo della piscina stagionale e dell’attività di somministrazione senza le prescritte autorizzazioni e senza conformità urbanistica. Tra i provvedimenti impugnati figurano i divieti di prosecuzione dell’attività di piscina, motivati dalla qualificazione della stessa come piscina aperta al pubblico e dunque soggetta agli adempimenti di sicurezza e antincendio.

I ricorrenti hanno sostenuto che la piscina fosse riservata ai soli clienti della struttura, compresi quelli del bar, e quindi classificabile come piscina per attività turistiche e agrituristiche. Hanno inoltre dedotto l’edilizia libera delle opere, l’assorbimento del campo da padel nel preesistente campo da tennis e l’eccessiva afflittività della demolizione. Il Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere per avvenuta demolizione delle opere e per la fine della stagione estiva, mentre i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento quanto ai divieti relativi alla piscina e per il risarcimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse quanto alle ordinanze di demolizione e di cessazione dell’attività di somministrazione, essendovi stata ottemperanza da parte dei ricorrenti. Ha invece respinto l’eccezione di improcedibilità relativa ai divieti di prosecuzione dell’attività di piscina, sul rilievo che la scadenza dell’efficacia temporale dei provvedimenti non elimina l’interesse alla decisione, permanendo l’interesse a evitare provvedimenti similari in forza dell’effetto conformativo del giudicato e quello alla tutela risarcitoria.

Nel merito la questione centrale ha riguardato la qualificazione della piscina. I ricorrenti assumevano un uso riservato alla clientela della struttura ricettiva. Il Collegio ha ritenuto l’assunto non condivisibile sulla base degli esiti dei sopralluoghi della polizia locale.

In particolare, il sopralluogo del 31 agosto 2024 aveva rilevato la presenza di diciotto persone in vasca e undici a bordo vasca, numero di gran lunga superiore ai dodici posti letto della struttura. I precedenti accertamenti del 17 giugno 2024 avevano evidenziato la carenza di collegamenti tra il servizio piscina e l’esercizio di somministrazione, nonché la presenza di un listino prezzi differenziato tra giornate infrasettimanali e festive, indice di una vera e propria offerta al pubblico.

Il Tribunale ha attribuito ai verbali di sopralluogo il valore di atto pubblico fidefaciente ex art. 2700 c.c., richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 2441 del 2022. Su questa base ha qualificato la piscina come aperta al pubblico pagante, appartenente alla categoria A, gruppo A1, con conseguente necessità del rispetto degli adempimenti antincendio.

Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la scadenza del termine di efficacia non preclude la decisione, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 6100 del 2002 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 334 del 2011. Il ricorso introduttivo è stato quindi in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, i motivi aggiunti respinti, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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