Peculato e mansioni materiali dell’autista: qualifica da accertare (Cass. pen. Sez. VI n. 38255 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati propri contro la pubblica amministrazione la qualifica soggettiva va accertata in concreto, avendo riguardo alle mansioni effettivamente svolte e non alla natura pubblica del servizio o dell’ente. L’art. 358 cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, esclude dall’attività di pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale. Chi si limiti a compiti esecutivi, privi di autonomia e discrezionalità, non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ne consegue che la sola riconducibilità del servizio a un interesse collettivo non basta a fondare il delitto di peculato, potendo i fatti integrare, ricorrendone le condizioni, l’appropriazione indebita aggravata.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Parma, aveva rideterminato la pena inflitta a un operatore socio sanitario in servizio presso un’azienda ospedaliera, addetto all’autoreparto con funzioni di autista, per il reato di art. 314 cod. pen.. Secondo l’accusa, il dipendente aveva ricevuto in dotazione dispositivi sanitari di protezione — mascherine, guanti e gel disinfettante — e li aveva portati nella propria abitazione senza autorizzazione, nel periodo iniziale della pandemia da covid.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione: la Corte territoriale non avrebbe considerato che il ricorrente, come altri dipendenti, sarebbe stato autorizzato a portare a casa i propri dispositivi per sottrarli al rischio di appropriazione da parte di terzi.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione accoglie il ricorso nei termini indicati e censura la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva ritenuto provato che l’imputato, nella qualità di operatore sociosanitario con funzioni di autista, aveva portato a casa i dispositivi senza alcuna autorizzazione, ricavando da tale disponibilità l’inversione del possesso e la distrazione dei beni dalla finalità pubblica, e aveva quindi configurato il peculato.

Il ragionamento è viziato su un punto dirimente. Non è contestabile che il servizio cui il ricorrente era adibito fosse pubblico, ma né il primo giudice né il giudice di appello hanno affrontato il tema delle mansioni concretamente svolte e, dunque, della riconducibilità dell’imputato al novero degli incaricati di pubblico servizio. La questione è decisiva, perché l’art. 314 cod. pen. delinea un reato proprio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

La Corte ricostruisce la nozione. Dopo la riforma degli artt. 357 e 358 cod. pen. è superata la concezione soggettiva, legata al rapporto di dipendenza dall’ente pubblico, in favore di una prospettiva funzionale-oggettiva. I criteri di identificazione della pubblica funzione non sono cumulativi ma alternativi, come dimostra l’impiego della disgiuntiva «o». Quanto all’incaricato di pubblico servizio, resta ferma l’esclusione delle mansioni di ordine e dell’opera meramente materiale: l’elemento di discrimine è il mantenimento in capo al dipendente di una certa autonomia e discrezionalità, tipica delle mansioni di concetto.

Su questa base la Corte richiama i precedenti in cui la qualifica è stata negata: l’autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale (Sez. 6, n. 15783 del 2025), il dipendente addetto alla conduzione di automezzi per la raccolta dei rifiuti (Sez. 6, n. 1957 del 2023) e il dipendente comunale incaricato di inserire nel sito le pratiche già istruite da altri (Sez. 6, n. 33845 del 2014). Irrilevante è invece che le mansioni si svolgano in un’attività di interesse collettivo, come chiarito da Sez. 6, n. 14625 del 2006 e Sez. 5, n. 12666 del 2002.

Nel caso in esame le sentenze di merito non hanno chiarito se il ricorrente svolgesse — come pare emergere prima facie — solo mansioni materiali di autista, con conseguente esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio. La Corte precisa che la diversa qualificazione potrebbe non sottrarre la condotta a punibilità, potendo applicarsi il combinato disposto degli artt. 81 cpv., 646 e 61, n. 9, cod. pen., ove sia stata proposta valida querela. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Nota della Redazione

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