Nullità della sentenza di fallimento convertita in motivo di reclamo (Cass. civ. Sez. I n. 3634 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I vizi di nullità degli atti processuali, tanto se investano direttamente la sentenza quanto se la investano quale effetto della nullità degli atti antecedenti, si convertono, a norma dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ., in motivi di gravame della pronuncia che ha definito il giudizio. Ove si tratti di sentenza suscettibile di reclamo alla corte d’appello, come la sentenza dichiarativa di fallimento, tali vizi devono essere censurati con l’atto di reclamo, non essendo deducibili nel corso del giudizio né, in difetto, con il ricorso per cassazione. La mancata denuncia della nullità, anche se in ipotesi insanabile, in sede di reclamo ne comporta l’impossibilità di rilevarla successivamente e, in definitiva, la sanatoria. Il diniego del rinvio della trattazione prefallimentare non configura violazione del diritto di difesa, poiché il debitore non ha alcun diritto al differimento, neppure per proporre reclamo avverso la revoca delle misure protettive.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la sentenza con cui la corte d’appello ha rigettato il reclamo avverso la pronuncia del tribunale che, su richiesta del pubblico ministero, ne aveva dichiarato il fallimento. Il reclamo era stato respinto; la società ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza di fallimento per violazione dell’art. 15 della legge fallimentare e dei parametri costituzionali e convenzionali sul contraddittorio, per essere stata la decisione assunta su documentazione acquisita dopo la rimessione in decisione, e dunque oltre i termini inderogabili a garanzia della difesa. Con il secondo motivo censura la mancata concessione del rinvio richiesto all’udienza, che avrebbe impedito l’impugnazione del provvedimento di revoca delle misure protettive adottato nell’ambito della composizione negoziata della crisi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale. Quanto al primo motivo, osserva che la società non aveva dedotto in reclamo la nullità della sentenza di fallimento per il vizio poi denunciato in cassazione. I vizi di nullità degli atti processuali — tanto se investano la sentenza come tale, quanto se la investano soltanto quale effetto della nullità rimasta insanata degli atti antecedenti, a norma degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ. — si convertono, in applicazione dell’art. 161 cod. proc. civ., in motivi di gravame della pronuncia che ha definito il giudizio.

Ne deriva, secondo la Corte, che trattandosi di sentenza suscettibile di reclamo alla corte d’appello, quali la sentenza di fallimento, i vizi devono essere censurati con l’atto di reclamo. Non sono deducibili nel corso del giudizio né, in difetto, con il ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa dalla corte d’appello a norma dell’art. 18 della legge fallimentare. La mancata denuncia della nullità, anche se in ipotesi insanabile, in sede di reclamo ne comporta l’impossibilità di rilevarla successivamente e, in definitiva, la sanatoria. Il primo motivo è pertanto inammissibile.

Il secondo motivo è invece ammissibile, perché la nullità era stata espressamente invocata in reclamo, ma è infondato. Quanto alla prima censura, la società non confuta l’argomento della corte d’appello secondo cui il provvedimento di revoca era stato comunicato alla difesa nel procedimento di composizione negoziata, smentendo la prospettazione dell’ignoranza. Quanto alla seconda censura, la Corte rileva che il ricorrente non illustra le ragioni per cui il provvedimento di revoca avrebbe potuto essere utilmente impugnato: il motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

La Corte enuncia il principio per cui la nullità di un atto processuale non può essere dichiarata ove l’impugnante non abbia dimostrato che il vizio si sia risolto nell’impedimento all’utile esercizio di un determinato potere. In difetto di tale prova, l’atto, ancorché in ipotesi viziato, ha raggiunto lo scopo cui era destinato: la mancata indicazione delle attività difensive che la parte avrebbe potuto compiere attesta ex post che la violazione non ha arrecato alcuna lesione al diritto di difesa, come richiede l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022.

La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 36596 del 2021, che ha ritenuto la nullità della sentenza per mancata assegnazione dei termini per comparse e memorie. Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tuttavia, il debitore non ha alcun diritto a ottenere il differimento della trattazione, neppure per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative o, come nel caso, la proposizione del reclamo avverso la revoca delle misure protettive. Il diniego non configura violazione del diritto di difesa del resistente, dovendo l’esercizio di simili iniziative essere bilanciato con le esigenze pubblicistiche della procedura fallimentare (cfr. Cass. n. 23111 del 2014; Cass. n. 16950 del 2016; Cass. n. 24660 del 2020). Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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