Il ricorso del PM è inammissibile se deposita nuovi documenti (Cass. pen. Sez. 2 n. 15094 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali è inammissibile la produzione di documenti nuovi: gli artt. 585, comma 4, 311, comma 4, e 325, comma 3, cod. proc. pen. consentono la formulazione di motivi nuovi, non anche l’esibizione di documenti non acquisiti nei precedenti gradi di giudizio. Il giudice di legittimità non può valutare direttamente nuovi elementi di prova, ma solo la legittimità e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. L’eventuale sopravvenienza di atti di indagine impone al pubblico ministero di avanzare nuove richieste al giudice delle indagini preliminari o di produrli nelle fasi incidentali pendenti, ove sia assicurato il contraddittorio. Il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali è proponibile solo per violazione di legge, con esclusione del vizio di travisamento della prova.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catania annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. per un importo di € 22.236, in via diretta e per equivalente, nei confronti del legale rappresentante di una ditta individuale indagato per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) in relazione a contributi comunitari percepiti per attività di pascolo mai effettuate. Il tribunale escludeva la sussistenza del fumus commissi delicti.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Europeo, deducendo la violazione dell’art. 640-bis cod. pen. per l’omesso obbligo di munirsi del codice pascolo; con memorie successive, la difesa chiedeva la declaratoria di inammissibilità e il Pubblico Ministero depositava l’esito di indagini sopravvenute.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità della memoria depositata dal Procuratore Europeo contenente un’informativa di polizia giudiziaria e dichiarazioni assunte da soggetti informati sui fatti. Nel giudizio di legittimità, ha precisato, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che la parte non sia stata in grado di esibire nei precedenti gradi, sempre che non costituiscano prova nuova e non richiedano un’attività di apprezzamento sulla loro validità ed efficacia (Sez. 2, n. 42052 del 2019; Sez. 2, n. 1417 del 2013). L’argomento letterale è stato ritenuto insuperabile: gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 325, comma 3, cod. proc. pen., consentono la formulazione di motivi nuovi e non la produzione di documenti nuovi, essendo stata esclusa tale facoltà dall’art. 613 cod. proc. pen., a differenza dell’abrogato art. 533 cod. proc. pen.
Quanto al travisamento della prova, la Corte ha evidenziato che tale vizio è censurabile solo quando si assuma l’erroneità della valutazione compiuta dal giudice di merito sugli elementi acquisiti nel contraddittorio delle parti, mentre non può legittimare una diretta valutazione da parte del giudice di legittimità di elementi nuovi; esso, inoltre, non è deducibile con ricorso avverso provvedimenti cautelari reali, proponibile solo per violazione di legge. Gli elementi sopravvenuti, ha concluso, integrano il fascicolo del pubblico ministero e potranno essere acquisiti nelle fasi incidentali disciplinate dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. o nel prosieguo del procedimento.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che l’impugnazione, prospettando la violazione di normative secondarie, non ha confutato specificamente le ragioni del riesame, che aveva accertato l’insussistenza dell’obbligo del codice pascolo per terreni siti nel medesimo comune dell’azienda e la mancata verifica dell’assenza di bovini nelle aree indicate. La sola omessa richiesta del codice, ha affermato, non prova il fumus della truffa, dovendosi dimostrare l’inesistenza degli animali o la falsa rappresentazione di altri elementi posti a fondamento della domanda di beneficio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione
- Art. 613 c.p.p. – Difensori