Tentato incendio doloso configurabile anche se il fuoco è domato sul nascere (Cass. pen. Sez. I n. 29756 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di tentato incendio doloso, a norma degli artt. 56 e 423 cod. pen., l’appiccare un fuoco che sia domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni con fiamme idonee a porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone. La natura di dolo generico del delitto di incendio impone di ritenere configurabile il tentativo in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia la coscienza e la volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall’art. 423 cod. pen., sì che l’incendio rientri, come evento, nella proiezione della sua volontà. Ciò vale anche quando, nell’incendio commesso al fine di danneggiare, a tale coscienza e volontà si associ la specifica finalità del reato di cui all’art. 424 cod. pen., che presuppone invece che l’incendio esuli dall’intenzione dell’agente. La potenzialità lesiva della condotta non può essere assunta come prova dell’elemento psicologico.
Il Fatto
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, confermando nel resto la condanna a tre anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen., così diversamente qualificata l’originaria contestazione ai sensi dell’art. 423 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento all’elemento psicologico che il giudice di appello avrebbe erroneamente desunto dalla potenzialità lesiva della condotta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Suprema Corte muove da un orientamento risalente, richiamando, da ultimo, Sez. 3 n. 30265 del 19.04.2021 e, in precedenza, Sez. 5 n. 1697 del 25.09.2013, Sez. 1 n. 16612 dell’11.02.2013, Sez. 1 n. 6250 del 03.02.2009 e Sez. 1 n. 4417 del 14.01.2009.
Secondo tale indirizzo, integra il tentato incendio l’appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone.
Il passaggio decisivo riguarda l’elemento soggettivo. La natura di dolo generico che caratterizza il delitto di incendio comporta la configurabilità del tentativo in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia la coscienza e la volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall’art. 423 cod. pen. L’incendio rientra così, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente. Il principio vale anche quando, nell’incendio commesso al fine di danneggiare, a tale coscienza e volontà si associ la finalità specifica del reato di cui all’art. 424 cod. pen., che presuppone invece che l’incendio esuli completamente dall’intenzione dell’agente.
Nel caso concreto, la Corte territoriale si è conformata a tali principi. I giudici di appello hanno dato adeguato conto dell’esistenza dell’elemento psicologico richiesto: il ricorrente ha utilizzato una sostanza accelerante, l’incendio ha distrutto un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze di un immobile, subito dopo ha incendiato altri due veicoli e in pochissimo tempo il fuoco si è propagato, con fiamme di dimensioni ingovernabili, domate solo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto far evacuare le persone del posto.
Da tali circostanze la motivazione desume la coscienza e volontà del ricorrente di provocare l’incendio e, conseguentemente, la sussistenza del dolo diretto a cagionarlo, anche quale evento idoneo a mettere in pericolo l’incolumità pubblica. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come indicato nel dispositivo.
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Nota della Redazione
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