Retribuzione feriale e voci accessorie:no alla decurtazione dissuasiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8672 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’esclusione di voci retributive continuative e di incidenza non residuale può integrare una riduzione dissuasiva del diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione. La verifica della potenziale attitudine dissuasiva della decurtazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa è già stata chiarita.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario con la qualifica di capo treno, hanno chiesto l’accertamento del diritto al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dei compensi spettanti a titolo di incentivo per attività di scorta, di incentivo per attività di riserva e di compenso per assenza dalla residenza, previsti dalla contrattazione aziendale. Il Tribunale ha accolto la domanda e liquidato le differenze retributive con consulenza contabile.

La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che le indennità escluse dalla società erano erogate in modo continuativo, erano collegate alle mansioni proprie della qualifica e la loro mancata corresponsione nel periodo feriale integrava una diminuzione sensibile idonea a dissuadere dal godimento delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione della disciplina europea e dell’art. 2109 cod. civ., l’erronea applicazione della contrattazione aziendale, la non necessità di una retribuzione feriale identica a quella ordinaria e la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha rilevato che le questioni erano già state esaminate e respinte in controversie concernenti la stessa vicenda, richiamando i precedenti Cass. n. 18160, n. 19663, n. 19711 e n. 19716 del 2023 e, per il personale navigante, Cass. n. 20216 del 2022. In mancanza di ragioni nuove, opera il principio di fedeltà ai precedenti, funzionale all’uniforme interpretazione della legge e all’unità del diritto nazionale.

La nozione di retribuzione feriale è plasmata dall’interpretazione della Corte di giustizia, che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, perché una diminuzione retributiva può dissuadere dall’esercizio del diritto alle ferie. Il Collegio richiama la giurisprudenza europea (sentenze Robinson Steele del 2006; Schultz-Hoff del 2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, C-155/10; To.He., C-385/17; C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20).

Le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. La retribuzione feriale comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore, come affermato da Cass. n. 13425 del 2019 e, per l’indennità da mancato godimento, da Cass. n. 37589 del 2021.

La Corte di merito si è attenuta a tali principi, procedendo a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’esclusione delle voci dalla retribuzione feriale. Il giudice d’appello ha accertato la continuità dell’erogazione, l’incidenza non residuale sul trattamento mensile e la pertinenza dei compensi alle mansioni proprie della qualifica. La valutazione in concreto della capacità dissuasiva della decurtazione rientra nei poteri del giudice di merito, che ha congruamente motivato. Il Collegio ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale, poiché la questione interpretativa è stata più volte chiarita e la verifica del caso concreto è attività riservata al giudice nazionale.

Quanto al quarto motivo, è stata ribadita la recente affermazione secondo cui, per effetto delle modifiche dell’art. 18 della legge n. 300/1970 a opera della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, per i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito da Cass. n. 26246 del 2022. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con la distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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