Estratto di ruolo non impugnabile se cartella notificata e non contestata (Cass. civ. Sez. V n. 22703 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile, perché non contiene alcuna pretesa impositiva, ma è mero elaborato informatico che riproduce gli elementi della cartella. L’atto suscettibile di impugnazione è il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati, ma la loro impugnazione diretta è ammessa nei soli casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021. Tale disposizione è applicabile anche ai processi pendenti, perché specifica e concreta l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. È pertanto inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti un credito già trasfuso in cartella regolarmente notificata e non contestata.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva diverse cartelle di pagamento relative a tributi per gli anni dal 2007 al 2012, per un importo complessivo di euro 10.687,41. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso della società avverso le cartelle. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, rilevando che la società aveva chiesto ed ottenuto la rateazione del debito già in data 22.05.2013 e che, dunque, almeno a quella data aveva conosciuto e prestato acquiescenza alle cartelle, con conseguente tardività del ricorso ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, lamentando la mancata notificazione delle cartelle, l’assenza della raccomandata informativa, l’irrilevanza della rateizzazione ai fini dei termini di impugnabilità e l’omessa motivazione sulla prescrizione. L’Agenzia delle entrate – Riscossione resisteva con controricorso. La questione approda in Cassazione perché la contribuente aveva impugnato, insieme alle cartelle, anche l’estratto di ruolo, sostenendo di avere appreso dell’esistenza delle cartelle solo dopo averlo richiesto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ.: il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e all’azione, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta e non siano posti a base fatti non allegati né contestati, in forza dell’art. 112 cod. proc. civ..

Richiamato l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, introdotto in sede di conversione, che novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha inserito il comma 4-bis, la Corte ricorda che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono suscettibili di impugnazione diretta nei soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Le Sezioni unite n. 26283 del 2022 hanno precisato che la prima disposizione del comma 4-bis è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico privo di pretesa impositiva, e che oggetto di impugnazione è l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto. È quindi inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti un credito già trasfuso in cartella precedentemente notificata e non impugnata.

Le Sezioni unite hanno inoltre affermato che la norma trova applicazione nei processi pendenti e sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di azione diretta previste dalla seconda parte del comma 4-bis, la cui sussistenza poteva essere evidenziata con memoria non depositata. La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, compensando tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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