Revisione prezzi nei contratti pubblici di durata: diritto pieno e incondizionato (TAR Puglia n. 856 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce all’affidatario di un contratto pubblico di servizi ad esecuzione periodica o continuativa un diritto alla revisione periodica del prezzo pieno e incondizionato, che non tollera limiti temporali, condizioni o termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e si applica in via diretta anche in contrasto con clausole della lex specialis di tenore difforme, operando l’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. e restando nulle le pattuizioni contrarie. La pretesa revisionale non è subordinata alla formale comunicazione annuale richiesta dalla legge di gara, né alla circostanza che l’istanza sia proposta durante l’esecuzione del contratto, non potendo la stessa qualificarsi contraria alla buona fede ex art. 1375 c.c. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a., non solo la cognizione sull’an del diritto alla revisione, ma anche quella sul quantum debeatur. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza e non dalla scadenza dei termini di pagamento dei corrispettivi revisionali, in difetto di una preventiva determinazione amministrativa.
Il Fatto
Una società affidataria di servizi di pulizia aveva stipulato una Convenzione Consip e, tramite Ordinativo Principale di Fornitura del dicembre 2013, eseguito il servizio presso un istituto scolastico, con successivi atti aggiuntivi fino al 2018. Nel settembre 2023 la società ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020, allegando le relative fatture.
L’amministrazione ha opposto diniego con nota del novembre 2023, sostenendo che la richiesta di adeguamento ISTAT non potesse avere effetti retroattivi, che l’art. 9.4 del Capitolato imponesse una comunicazione annuale del fornitore e che la pretesa, avanzata dopo la conclusione del contratto, violasse l’art. 1375 c.c. e le regole della contabilità pubblica. La società ha quindi adito il TAR per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento, con interessi moratori. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva. La materia della revisione prezzi rientra nell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a., che richiama espressamente l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. La pronuncia ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019, che ha censurato l’interpretazione restrittiva del perimetro della giurisdizione esclusiva, e Cass. Sez. Un. n. 3160/2019, secondo cui tale giurisdizione ha portata ampia e generale. L’eccezione è stata quindi respinta, salvo il caso in cui la richiesta si configuri come mero adempimento di una previsione contrattuale già determinata nell’an e nel quantum.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la legge di gara — art. 10, comma 5, della Convenzione e art. 9.4 del Capitolato — prevede espressamente l’aggiornamento annuale del canone secondo l’indice ISTAT FOI. Su questa base ha riconosciuto il diritto all’adeguamento a partire dal secondo anno di attività.
Il passaggio centrale concerne la natura della norma. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce il diritto alla revisione «senza alcun limite temporale e senza la sottoposizione a condizioni o a termini di decadenza». La disposizione ha carattere speciale e imperativo e si applica anche in contrasto con clausole difformi. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018, TAR Campania n. 6048/2018 e T.R.G.A. Trento n. 153/2015 sul meccanismo dell’inserzione automatica e sulla nullità delle previsioni contrarie, nonché C.G.A.R.S. n. 136/2018, che ha qualificato il diritto come «pieno ed incondizionato», non subordinabile a formalità e decadenze.
Quanto agli interessi moratori, il Tribunale ne ha fissato la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Ha escluso la diversa e più favorevole decorrenza invocata dalla ricorrente, perché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione il regime del d.lgs. n. 231/2002. Il ricorso è stato dunque accolto, con condanna alle spese nei confronti del Ministero e dell’istituto, compensate con la Consip per il suo ruolo marginale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 1419 c.c. – Nullità parziale