Guida in stato di ebbrezza: la verifica periodica dell’etilometro non condiziona la validità dell’accertamento (Cass. pen. Sez. IV n. 31661 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest, effettuato con apparecchio omologato e senza difetti di funzionamento, costituisce prova dello stato di ebbrezza. Il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l’esecuzione del test è inevitabile e non incide sulla validità dell’accertamento, salvo che l’intervallo sia di alcune ore, nel qual caso è necessaria la verifica di altri elementi indiziari. La mancata effettuazione delle verifiche periodiche dell’etilometro con la cadenza prevista non è di per sé sufficiente a escludere l’affidabilità dell’apparecchio, ove risulti l’esito positivo delle verifiche eseguite in prossimità del fatto. L’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada comporta un aumento limitato alla sola pena pecuniaria, non anche alla pena detentiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso di 2,00 g/l alla prima prova e 2,07 g/l alla seconda, in orario notturno. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando dodici motivi di doglianza, incentrati in via prevalente sulla contestazione dell’affidabilità dell’accertamento etilometrico.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso i motivi relativi all’accertamento. Quanto al primo motivo, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva valorizzato lo scarto temporale di soli trentaquattro minuti tra l’alt e l’esecuzione del test; il ricorrente, infatti, era stato fermato dopo un inseguimento di circa dieci minuti, durante i quali aveva già un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Tale elemento, unito all’orientamento consolidato secondo cui solo il decorso di alcune ore impone la verifica di ulteriori indizi, rende il motivo infondato.
Con riferimento alle censure riguardanti l’omologazione e la manutenzione dell’etilometro (motivi dal secondo all’ottavo), la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’onere di provare il malfunzionamento dell’apparecchio o l’erroneità della procedura grava sull’imputato. La regolarità amministrativa dell’omologazione va valutata alla stregua delle disposizioni del d.m. n. 196/1990 e dell’art. 379 d.P.R. n. 495/1992, non già di altre fonti richiamate dalla difesa. La mancata effettuazione di alcune verifiche periodiche non può inficiare la validità dell’accertamento, in considerazione dell’esito positivo della verifica eseguita nello stesso anno del fatto e di quella successiva.
In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua e logica, valorizzando la gravità del fatto, il tasso alcolemico elevato, la condotta di fuga e lo stato di alterazione.
Accolto, invece, il nono motivo: l’aggravante dell’orario notturno di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada comporta un aumento limitato alla sola pena pecuniaria. Il giudice di primo grado, erroneamente, aveva aumentato anche la pena dell’arresto. La Corte, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla quantificazione della pena detentiva, rideterminandola in mesi sei di arresto.
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Nota della Redazione
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