Il giudicato esterno formatosi dinanzi al giudice amministrativo vincola il giudice ordinario in materia di mobilità dei docenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21171 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi dinanzi al giudice amministrativo, che abbia accertato l’illegittimità dell’esclusione del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie dalla valutazione ai fini della mobilità del personale docente, spiega efficacia vincolante nel successivo giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario tra le medesime parti, allorché l’oggetto della controversia sia il medesimo. Il mancato rilievo del giudicato, eccepito nel giudizio di merito, è fatto valere con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., configurandosi una omessa pronuncia sull’eccezione. La corte di legittimità, nell’accogliere il ricorso, cassa la sentenza con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché pronunci sull’eccezione non esaminata.
Il Fatto
Un docente di ruolo, assunto a tempo indeterminato, agiva in giudizio dinanzi al tribunale chiedendo l’accertamento del diritto, ai fini della mobilità, all’attribuzione del punteggio per l’intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso scuole paritarie anteriormente all’immissione in ruolo. Il ricorrente chiedeva altresì la disapplicazione delle “Note comuni” al CCNI relative alla mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/2018, nella parte in cui escludevano la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini del collocamento nella graduatoria per la mobilità provinciale.
Il Tribunale di Cassino accoglieva il ricorso. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3872/2022, riformava la decisione di primo grado, ritenendo fondata l’impugnazione del Ministero alla luce della successiva pronuncia della Corte cost. n. 180/2021, che aveva dichiarato costituzionalmente legittimo l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui escludeva il riconoscimento del pre-ruolo nelle scuole paritarie ai fini dell’anzianità. La sentenza d’appello formava oggetto di revocazione, decisa con pronuncia di inammissibilità. Il docente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul giudicato esterno, nonché la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per non aver il giudice d’appello rilevato l’esistenza di un precedente giudicato formatosi dinanzi al giudice amministrativo.
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile: la sentenza del TAR n. 549/2019 è riprodotta e puntualmente localizzata, ed è allegata l’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la comparsa di costituzione nel giudizio di appello con l’eccezione di giudicato.
Nel merito, il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha premesso che correttamente il mancato rilievo del giudicato, eccepito nel giudizio di appello, è stato fatto valere con il ricorso per cassazione, ed è evidente che, a fronte di tale eccezione, vi sia stata una omessa pronuncia.
Quanto all’oggetto del giudicato, la sentenza del giudice amministrativo aveva annullato l’ordinanza ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 nella parte in cui non riconosceva, nella procedura di mobilità per l’a.s. 2018/2019, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, ritenendo illegittima l’esclusione dell’attribuzione di punteggio per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari, in quanto contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità dell’amministrazione. La Corte ha escluso che il giudizio dinanzi a sé avesse un oggetto diverso da quello definito dal giudice amministrativo: in entrambi i giudizi, l’anzianità di servizio presso la scuola paritaria era stata fatta valere ai fini della mobilità e non per la ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame pronunciando sull’eccezione non esaminata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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