Revocazione per contrasto di giudicati e diversità di petitum nel concorso docenti (Cons. Stato n. 3745 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per contrasto di giudicati ai sensi dell’art. 395, n. 5), cod. proc. civ. postula l’identità soggettiva delle parti e l’identità di tutti gli altri elementi dell’azione, compreso il petitum e la causa petendi. Ove le pronunce riguardino domande diverse, il contrasto resta meramente logico e non integra il vizio revocatorio, perché l’antecedente logico-giuridico della decisione non costituisce elemento costitutivo dell’azione e non forma giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.. Il precedente reso su ricorso di altri soggetti non è invocabile come giudicato contrastante. La pronuncia che abbia espressamente esaminato il precedente esclude di per sé il contrasto revocatorio.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti in possesso di diploma accademico rilasciato dalle istituzioni AFAM, avevano ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Salerno del 26 gennaio 2017, n. 246, l’accertamento del valore abilitante del proprio titolo e l’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
In forza di quel giudicato partecipavano al concorso semplificato indetto con decreto direttoriale del 1° febbraio 2018, n. 85, in attuazione dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ammessi alle prove e collocati in graduatoria, venivano poi esclusi sul presupposto che i titoli posseduti non avessero valore abilitante. L’impugnazione era respinta dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 4943 del 3 giugno 2024. Propongono quindi revocazione, deducendo il contrasto con il giudicato civile e con un precedente favorevole della stessa sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due ordini di censure, entrambi incentrati sull’art. 395, n. 5), cod. proc. civ. Il primo profilo riguarda il contrasto con il giudicato civile che aveva riconosciuto il valore equipollente del titolo all’abilitazione. Il secondo concerne il rapporto con la sentenza della sezione del 28 dicembre 2022, n. 11457, favorevole ai ricorrenti.
Quanto al precedente della sezione, la Corte rileva che esso verte su un ricorso proposto da altri soggetti. Manca dunque l’identità soggettiva delle parti richiesta dalla norma. Gli stessi ricorrenti, del resto, avevano richiamato quel precedente come orientamento cui conformarsi, non come giudicato vincolante. Inoltre la sentenza impugnata aveva espressamente esaminato quel precedente, circostanza che già di per sé esclude il vizio.
Il passaggio centrale riguarda il giudicato civile. Il rimedio revocatorio postula l’identità di tutti gli elementi dell’azione, tra cui il petitum e la causa petendi. La sentenza civile aveva riconosciuto il valore abilitante ai fini dell’inserimento in seconda fascia; la pronuncia amministrativa impugnata riguardava invece l’ammissione al concorso straordinario ex art. 17 del decreto legislativo n. 59/2017. I petita sono diversi e non vi è reciproca ineseguibilità dei giudicati.
Il contrasto, osserva il Collegio, resta confinato al solo antecedente logico-giuridico del valore del titolo. Esso non integra un elemento costitutivo dell’azione e non forma giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. Si tratta di un contrasto logico, non rientrante nel vizio revocatorio. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza consolidata in materia (Cons. Stato, II, n. 9704 del 2024; n. 1881 del 2024; IV, n. 1947 del 2025; VI, n. 4766 del 2025; n. 8652 del 2023).
La sentenza impugnata si fonda su un ragionamento giuridico relativo al valore legale dei titoli AFAM rilasciati nel previgente ordinamento degli studi. Tale valutazione, in assenza di vincoli di giudicato, non è censurabile in questa sede. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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