Riassunzione notificata alla parte e non al procuratore è nulla ma sanabile (Cass. civ. Sez. III n. 23086 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di riassunzione eseguita alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito come prescritto dagli artt. 170, primo comma, cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione, salvo che il destinatario si costituisca, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. Tale nullità non giustifica la declaratoria di estinzione del giudizio: ove la riassunzione sia intervenuta nel termine perentorio fissato dal giudice e la parte abbia chiesto la rinnovazione della notifica, il giudice deve rilevare la nullità del giudizio e consentire il rinnovo dell’atto, con effetto conservativo rispetto alle decadenze processuali.
Il Fatto
Il ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace per il pagamento di una somma pretesa da una società per l’attività di trasporto di beni mobili e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni asseritamente subiti dai mobili oggetto del trasporto.
Il Giudice di pace separava la domanda principale da quella riconvenzionale, eccedente la sua competenza per valore, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Tribunale. Il ricorrente riassumeva il giudizio notificando l’atto di citazione direttamente alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito. Constatata la mancata costituzione della società, il Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio per mancata corretta riassunzione nel termine perentorio. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione, e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’indirizzo consolidato secondo cui la notifica dell’atto riassuntivo alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale in fase di riassunzione. La nullità, tuttavia, è sanabile ove il destinatario si costituisca, anche al solo fine di far valere il vizio, per raggiungimento dello scopo dell’atto.
Richiamando i precedenti di legittimità sul punto, la Corte evidenzia che il tema della natura perentoria del termine ex art. 50 cod. proc. civ. non è derogato, ma costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.: in presenza di una notifica eseguita nel rispetto del termine ma affetta da nullità, la rinnovazione produce un effetto conservativo della notificazione nulla, che si ha per effettuata ora per allora.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva tempestivamente riassunto il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi, si era costituito e aveva chiesto termine per la rinnovazione della notifica, affetta da nullità perché eseguita presso la sede legale anziché presso il procuratore costituito. Ne conseguiva che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del giudizio.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del giudizio di primo grado, rinviando la causa al Tribunale in persona di diverso magistrato per la rinnovazione della notifica dell’atto di riassunzione, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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