Motivi aggiunti in gara: segue la sorte del ricorso tardivo (Cons. Stato n. 962 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica il termine di impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla piena percezione dei contenuti essenziali del provvedimento lesivo, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’apparato motivazionale. Una volta scaduto il termine di cui all’art. 120 c.p.a., la decadenza maturata non è sanabile mediante la proposizione di un nuovo ricorso, quand’anche qualificato come autonomo. I motivi aggiunti che impugnano i medesimi atti già gravati costituiscono mera filiazione del ricorso originario e ne seguono la sorte in ordine alla ricevibilità, salvo che configurino una nuova domanda, diversa per petitum e causa petendi. La riqualificazione in ricorso autonomo non può fondarsi sulla sola nuova procura e sulla notifica alla parte personalmente.
Il Fatto
La società appellante, aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale minimo, ha impugnato davanti al TAR Calabria i provvedimenti di aggiudicazione e di efficacia dell’aggiudicazione, nella parte in cui le imponevano di assumere il personale del consorzio indicato nell’allegato C e di subentrare nella gestione di una porzione di impianto, anche in presenza di irregolarità idonee a compromettere la sicurezza del servizio.
Dopo informazioni fornite dall’amministrazione in data 30 aprile 2025, la società ha proposto motivi aggiunti, con nuova procura e nuova notifica del 30 maggio 2025, lamentando la carenza di legittimazione al rimborso da parte del gestore uscente e l’illegittimità dei criteri di quantificazione. Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo per tardività e, di riflesso, inammissibili i motivi aggiunti. Da qui l’appello, limitato ai capi sulla riconducibilità della gara ai fondi PNRR e sull’inammissibilità dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via pregiudiziale il motivo relativo agli artt. 35 e 43 c.p.a. e all’art. 170 c.p.c., con cui l’appellante sosteneva il valore di ricorso autonomo dei motivi aggiunti e la loro tempestività rispetto ai vizi emersi solo il 30 aprile 2025. La censura è infondata.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui ogni provvedimento direttamente lesivo, tra cui quello di aggiudicazione, esige immediata impugnazione; il termine decorre dal momento della piena percezione dei contenuti essenziali — autorità emanante, contenuto dispositivo ed effetto lesivo — senza necessità della compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini dei successivi motivi aggiunti. Richiama sul punto Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3298, nonché Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2023, n. 4827, in applicazione di Cons. Stato, Ad. Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12.
Tali principi operano, precisa il Collegio, non solo nei confronti dell’operatore non aggiudicatario, ma anche dell’aggiudicatario: il dies a quo del termine di impugnazione dell’aggiudicazione o del provvedimento che le conferisce efficacia non può essere spostato in avanti senza limiti temporali.
Da qui la conseguenza: i motivi aggiunti, anche ove qualificati come ricorso autonomo, sconterebbero la stessa irricevibilità del ricorso introduttivo. Essi, inoltre, impugnano i medesimi atti originariamente gravati e non provvedimenti diversi, configurandosi come motivi aggiunti propri. La riqualificazione è possibile solo quando sussista un’autonomia non meramente formale, ma sostanziale, rispetto al ricorso originario: non una mera integrazione, bensì una nuova domanda, diversa per petitum e causa petendi. In caso contrario i motivi aggiunti sono una filiazione del ricorso originario e ne seguono la sorte.
L’infondatezza del secondo motivo comporta la carenza di interesse sul primo, relativo ai fondi PNRR, il cui accoglimento non consentirebbe comunque l’esame dei motivi aggiunti. Superfluo ogni approfondimento sulle modalità di notifica e sugli altri profili di inammissibilità. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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