Abbandono di rifiuti e discarica abusiva: distinzione e regime di improcedibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 37083 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 è configurabile solo in presenza di una condotta estemporanea e meramente occasionale, avente ad oggetto quantitativi modesti e aree non estese, che non implichi attività di gestione dei rifiuti né attività prodromiche. Ove ricorra l’accumulo, più o meno sistematico ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata, con definitività dell’abbandono e degrado dello stato dei luoghi, è integrata la contravvenzione di discarica abusiva di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. L’attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende la fase post-operativa, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa con il venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio dell’autorizzazione, con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area, con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell’area, ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado. La sospensione condizionale della pena, in caso di seconda concessione, va necessariamente subordinata a uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Catania che, concesse le attenuanti generiche, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di arresto e quattromila euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, fatto commesso il 24 novembre 2021.

La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: omessa riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di cui all’art. 256, comma 2; mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; mancata dichiarazione di prescrizione; illegittimità della subordinazione del beneficio alla prestazione di attività lavorativa non retribuita.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. I giudici di merito hanno valorizzato l’estensione dell’area interessata, la rilevante quantità e varietà dei rifiuti e la protratta permanenza degli stessi sul sito. La Corte richiama il principio della Sez. III n. 33287 del 2024: la fattispecie di abbandono presuppone una condotta occasionale su quantitativi modesti, mentre l’accumulo non occasionale con definitività dell’abbandono integra la discarica abusiva.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato e ripropositivo di un tema già trattato in sentenza. In senso ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. rilevano l’elevata quantità e la tipologia dei rifiuti, comprensivi di lastre di amianto.

Il terzo motivo, sulla prescrizione, è respinto richiamando Sez. III n. 9954 del 2021, Sez. III n. 39781 del 2016 e Sez. III n. 45931 del 2014: la gestione abusiva o irregolare della discarica comprende la fase post-operativa, e la permanenza del reato cessa con il rilascio dell’autorizzazione, con la rimozione dei rifiuti o la bonifica, con il sequestro dell’area o con la sentenza di primo grado. Essendo avvenuta la bonifica il 24 novembre 2021, per la Corte opera il regime dell’improcedibilità con termine non ancora decorso.

Il quarto motivo è infondato: trattandosi di seconda concessione del beneficio, la sospensione condizionale andava necessariamente subordinata a uno degli obblighi dell’art. 165 cod. pen.

La Corte esclude infine che la motivazione della sentenza impugnata presenti profili di illogicità, rilevando che la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità (Sez. VI n. 5465 del 2021 e Sez. VI n. 47204 del 2015). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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