Refuso nel provvedimento e revoca della sospensione condizionale per inadempimento (Cass. pen. Sez. III n. 36750 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il refuso materiale contenuto nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione non ne determina la nullità quando il restante apparato argomentativo individua con certezza il provvedimento di condanna e il soggetto nei cui confronti si procede. La revoca della sospensione condizionale subordinata alla demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell’art. 165 cod. pen. presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo nel termine fissato. Il giudice dell’esecuzione può desumere tale inadempimento dagli accertamenti della polizia giudiziaria, senza necessità di autonoma istruttoria. La censura che si limiti a valorizzare il refuso, senza contestare la parte sostanziale del provvedimento, è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena già concessa al condannato con sentenza del 20 novembre 2023, irrevocabile il 4 luglio 2025. Il beneficio era stato subordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., alla demolizione di un manufatto abusivo entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della condanna.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: nell’ordinanza si faceva riferimento a una sentenza del Tribunale di Palermo relativa a soggetto diverso e a una pena differente. Da qui la doglianza sulla tenuta logica del provvedimento e sulla lesione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte riconosce che l’ordinanza impugnata contiene, nella parte iniziale, un periodo del tutto estraneo alla richiesta del pubblico ministero, riferito a un diverso imputato e a una diversa condanna. Si tratta, secondo la Sezione, di un mero refuso.
Il prosieguo del provvedimento, tuttavia, richiama correttamente la sentenza in relazione alla quale al ricorrente è stato riconosciuto il beneficio: la n. 1690/2023 del 20 novembre 2023, confermata in appello e divenuta definitiva il 4 luglio 2025. Da essa risulta la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, con sospensione condizionale subordinata alla demolizione del manufatto.
Il Tribunale ha inoltre dato atto dell’inadempimento sulla scorta della nota del 20 ottobre 2025 dei Carabinieri, dalla quale emerge non solo il mancato adempimento, ma anche la prosecuzione dell’attività abusiva con la realizzazione di un ulteriore piano sopra il fabbricato da demolire.
Su queste basi la censura è priva di pregio. Il ricorrente valorizza esclusivamente il refuso, facilmente riconoscibile alla stregua dell’ulteriore apparato argomentativo, che non viene contestato. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso