Impronte papillari e accertamenti non ripetibili: ricorsi inammissibili (Cass. pen. Sez. VII n. 20749 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche e prodotti chimici non è assoggettata alla disciplina degli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto, prodromiche all’analisi tecnico-comparativa. Il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce prova sufficiente di colpevolezza nei confronti del soggetto cui le impronte si riferiscono. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 16.06.2025, ha confermato la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 co. 1 n. 5 e co. 2 cod. pen. Il procedimento riguarda un furto consumato all’interno di un esercizio commerciale. La difesa contesta l’utilizzo delle impronte digitali repertate sul luogo del fatto, il compendio probatorio posto a base dell’affermazione di responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche.
I ricorsi giungono davanti alla Cassazione deducendo violazione di legge e vizi della motivazione. La Corte è chiamata a verificare, in particolare, se l’esaltazione delle impronte costituisca accertamento irripetibile e se il materiale probatorio offerto dal giudice di merito sia effettivamente idoneo a fondare la condanna.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 360 cod. proc. pen. La Corte lo dichiara manifestamente infondato. L’esaltazione delle impronte mediante metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione, evidenziazione e fissazione non è assoggettata alla disciplina degli accertamenti non ripetibili. Si tratta di operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto, funzionali alla successiva analisi tecnico-comparativa. La Corte richiama Sez. 5 n. 15623 del 09.02.2021, Giangrande, che ha già chiarito il punto.
Il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione, è inammissibile perché meramente reiterativo di censure già disattese. Il giudice di merito ha evidenziato che il rilievo delle impronte papillari sulla porta d’ingresso e sul bancone, in prossimità del luogo di custodia della refurtiva, unitamente alle immagini della videosorveglianza, attesta la presenza degli imputati sul posto in concomitanza con l’azione furtiva. La tesi difensiva di una possibile frequentazione dell’esercizio in altre occasioni resta priva di riscontri.
La Corte richiama Sez. 2 n. 9963 del 02.02.2022, Cosco: il rilievo di impronte su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce prova sufficiente di colpevolezza, salva la dimostrazione contraria a carico dell’interessato. Sul terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. Non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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