Prescrizione dei reati fiscali istantanei decorre dalla presentazione della dichiarazione (Cass. pen. Sez. III n. 1226 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I delitti di dichiarazione infedele e di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di cui agli artt. 4 e 2 d.lgs. n. 74/2000, hanno natura di reato istantaneo e si perfezionano con la presentazione della dichiarazione annuale agli uffici finanziari, non nel momento dell’accertamento. Il termine prescrizionale decorre dunque da tale presentazione, con il termine massimo di sette anni e sei mesi per le condotte anteriori al 17 settembre 2011 e di dieci anni per quelle successive. Non rilevano, a tal fine, né il verificarsi dell’evento di danno, né l’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa. La declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sul proscioglimento nel merito, salvo che dagli atti emerga ictu oculi la prova manifesta di una causa di non punibilità.
Il Fatto
La vicenda riguarda due imputati, titolari di fatto e di diritto di ditte individuali e di una società in nome collettivo, condannati in primo grado per una serie di reati fiscali commessi in relazione agli anni di imposta dal 2010 al 2013. Le contestazioni riguardavano l’indicazione di elementi attivi inferiori al vero e, per il solo anno 2011, l’indicazione di elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti, oltre all’occultamento o distruzione delle scritture contabili.
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 28 marzo 2024, dichiarava prescritti alcuni dei reati contestati, rideterminava pena e confisca e confermava nel resto. Investita del ricorso, la Corte di cassazione esamina quattordici motivi, incentrati su decorrenza della prescrizione, vizi di motivazione, trattamento sanzionatorio e dosimetria.
La Motivazione della Corte
Il nucleo del ragionamento riguarda il tempus commissi delicti. I giudici di legittimità richiamano la costante giurisprudenza secondo cui la dichiarazione infedele è reato istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, e non con l’accertamento.
Su questo presupposto la Corte ricalcola i termini per il capo A) dell’imputazione, relativo alle dichiarazioni IVA per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012. Considerato che la dichiarazione doveva essere presentata tra il primo febbraio e il 30 settembre dell’anno successivo, e che per le condotte successive al 17 settembre 2011 il termine massimo era decennale, per la più recente delle violazioni la prescrizione maturava al 30 settembre 2023. Aggiunto il periodo di sospensione di complessivi ottantotto giorni, il termine ultimo cadeva nel 27 dicembre 2023, prima della sentenza di appello.
Analogo ragionamento vale per i reati di cui ai capi C) e G), qualificati come dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, anch’essi istantanei. Con riferimento all’anno di imposta 2011, con dichiarazione da presentare entro il primo ottobre 2012, il termine decennale maturava il primo ottobre 2022, prorogato al 29 ottobre 2022 per la sospensione di ventotto giorni. La Corte esclude la configurabilità di una causa di proscioglimento nel merito, poiché la constatazione richiesta dall’art. 129 cod. proc. pen. presuppone una percezione ictu oculi incompatibile con ogni accertamento.
La Corte rigetta inoltre le censure sulla rinnovazione dibattimentale, escludendo che l’escussione dei testi non ammessi fosse decisiva, e quelle sul carattere residuale dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, non operando l’assorbimento quando le condotte abbiano ad oggetto, per i medesimi anni, elementi passivi inesistenti ed omissioni di elementi attivi. Fondate, ma solo per la rideterminazione, sono le doglianze sul trattamento sanzionatorio.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio per la prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C) ascritti a un imputato e al capo G) ascritto all’altro, e l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena, con ricorsi inammissibili nel resto.
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Nota della Redazione
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